La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15364 del 3 giugno 2024 ha affrontato una questione cruciale riguardante la giurisdizione nei confronti di un consumatore residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Andiamo a sintetizzare i principali punti chiave della sentenza, il contesto normativo, le implicazioni per i professionisti legali e i consumatori, e l’applicazione pratica delle norme.
Giurisdizione consumatori stranieri: il contesto normativo
Il Regolamento UE n. 1215/2012, noto come Bruxelles I bis, disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nell’UE. Gli articoli 17 e 18 sono particolarmente rilevanti per i contratti conclusi dai consumatori.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, per determinare la giurisdizione, è essenziale dimostrare che l’attività del professionista fosse diretta verso lo Stato membro del consumatore. Questo principio si applica anche se il consumatore non ha immediatamente sollevato l’eccezione in giudizio.
Giurisdizione italiana su consumatori stranieri: il caso in esame
Gli avvocati Markus Wenter e Martin Gabrieli hanno citato in giudizio Martina King, cittadina tedesca, per il pagamento di un compenso professionale. La causa è stata inizialmente decisa dal Tribunale di Bolzano, che ha accolto la domanda dei professionisti.
La Corte d’Appello di Bolzano ha confermato la sentenza del Tribunale, respingendo il ricorso della King, sostenendo che l’argomento della direzione dell’attività legale verso la Germania era stato introdotto tardivamente.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha affermato che il consumatore non è tenuto a sollevare immediatamente l’eccezione relativa alla direzione dell’attività del professionista verso il suo Stato di domicilio. Il giudice deve valutare la propria competenza internazionale sulla base delle prove disponibili.
La sentenza chiarisce che nei rapporti tra professionisti e consumatori, il principio della competenza giurisdizionale deve essere applicato con rigore. Anche se il consumatore non solleva immediatamente l’eccezione, il giudice deve esaminare tutte le prove per determinare se l’attività del professionista era effettivamente diretta verso lo Stato membro del consumatore.
L’onere della prova
L’onere della prova spetta al professionista che deve dimostrare che la sua attività era diretta verso lo Stato membro del consumatore. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello di Bolzano non aveva adeguatamente valutato le prove presentate dalla King.
In assenza di prove sufficienti per dimostrare che l’attività del professionista fosse diretta verso lo Stato membro del consumatore, si applica l’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, che stabilisce la giurisdizione del luogo di esecuzione dell’obbligazione.
L’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte di Giustizia ha chiarito che il concetto di “attività diretta verso” deve essere interpretato in modo ampio, includendo qualsiasi mezzo utilizzato dal professionista per raggiungere i consumatori nel loro Stato di residenza.
La nozione di attività diretta verso uno Stato membro include quindi tutte le forme di pubblicità e comunicazione mirate a stabilire relazioni commerciali con i consumatori di quel paese, compreso l’uso di Internet.
L’onere di dimostrare che l’attività del professionista è diretta verso il proprio Stato di residenza spetta al consumatore. Il giudice deve esaminare tutte le prove disponibili, inclusi elementi come la presenza di un sito web con prefisso internazionale.
Indizi che possono indicare la direzione dell’attività verso uno Stato membro includono recapiti telefonici con prefisso internazionale, domini web specifici per paese e la disponibilità di informazioni in più lingue.
Le disposizioni del Regolamento UE n. 1215/2012 sono progettate per offrire una protezione robusta ai consumatori, garantendo che possano portare avanti le loro azioni legali nel loro foro nazionale.
I professionisti devono pertanto essere consapevoli delle implicazioni delle loro attività di marketing e comunicazione. La direzione delle loro attività verso specifici Stati membri può determinare la giurisdizione in caso di controversie.