La gestione fiscale dei redditi percepiti da piloti residenti nei Paesi Bassi ma impiegati da società con stabile organizzazione in Italia presenta complessità particolari, soprattutto quando tali redditi derivano dal Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA). Come funzionano le disposizioni fiscali italiane e quali sono le convenzioni internazionali applicabili, con un focus sulle integrazioni dei trattamenti di mobilità e cassa integrazione erogati a un pilota residente nei Paesi Bassi, oggetto di una istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate.

Piloti residenti nei Paesi Bassi impiegati da società italiane: residenza fiscale e redditi da lavoro dipendente

La residenza fiscale è un elemento molto importante nella determinazione dell’imponibilità dei redditi. Secondo l’articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), i residenti fiscali in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio italiano. Pertanto, risulta fondamentale stabilire la residenza fiscale del contribuente.

L’articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR specifica che i redditi di lavoro dipendente sono considerati prodotti nel territorio italiano se il lavoro è prestato in Italia. Inoltre, l’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi percepiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti. Quindi, le integrazioni salariali erogate dal FSTA sono considerate redditi da lavoro dipendente e, se derivanti da attività svolte in Italia, devono essere tassate in Italia.

Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni

La Convenzione tra Italia e Paesi Bassi, ratificata con Legge n. 305 del 26 luglio 1993, stabilisce le regole per evitare la doppia imposizione sui redditi da lavoro dipendente. L’articolo 15, paragrafo 1, prevede che i salari e le altre remunerazioni per lavoro dipendente sono imponibili sia nello Stato di residenza del contribuente sia nello Stato dove il lavoro è svolto. Tuttavia, il paragrafo 3 dello stesso articolo fa un’eccezione per il lavoro svolto a bordo di aeromobili in traffico internazionale, che è tassato esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente.

Definizione di traffico internazionale: che cosa s’intende

Il concetto di “traffico internazionale” è definito nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della Convenzione come qualsiasi attività di trasporto effettuata con navi o aeromobili da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati contraenti, eccetto il caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato. Questo significa che i redditi da lavoro dipendente derivanti da attività di volo esclusivamente interne a uno Stato contraente sono tassabili in quel medesimo Stato.

Piloti residenti nei Paesi Bassi impiegati da società italiane: il caso specifica e la normativa fiscale

Il Signor XXX, residente fiscale nei Paesi Bassi, ha ricevuto emolumenti dal FSTA per il lavoro svolto come pilota per la società C, con stabile organizzazione in Italia. Tali emolumenti includono integrazioni salariali soggette a tassazione separata, come indicato dalla certificazione unica rilasciata dall’INPS.

Secondo la normativa italiana, le integrazioni salariali erogate dal FSTA devono essere considerate redditi da lavoro dipendente e tassate in Italia, qualora sostituiscano redditi derivanti da lavoro svolto in Italia. Tuttavia, la Convenzione Italia-Paesi Bassi prevede che i redditi da lavoro dipendente per attività svolte a bordo di aeromobili in traffico internazionale siano tassati esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente.

Se il Signor XXX risulta fiscalmente residente nei Paesi Bassi e ha svolto attività lavorativa a bordo di aeromobili utilizzati in traffico internazionale per conto della società C, tali redditi devono essere tassati esclusivamente nei Paesi Bassi, secondo l’articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione. Tuttavia, la quota di integrazione salariale relativa all’attività svolta a terra in Italia o su tratte nazionali italiane sarà soggetta a tassazione in Italia.

Conclusioni operative

L’analisi delle disposizioni normative italiane e della Convenzione Italia-Paesi Bassi evidenzia che la tassazione delle somme erogate dal FSTA dipende dalla residenza fiscale del contribuente e dalla natura del lavoro svolto. Per i redditi derivanti da attività a bordo di aeromobili in traffico internazionale, la tassazione avviene esclusivamente nei Paesi Bassi. Per le attività svolte in Italia, invece, i redditi sono tassabili in Italia, con possibilità di applicare la tassazione separata prevista dall’articolo 17 del TUIR.