Le convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sono strumenti molto importanti per garantire una giusta tassazione dei redditi prodotti all’estero. Vediamo come funziona l’applicazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni tra Italia e Uganda e tra Italia e Tanzania, con particolare riferimento al credito d’imposta e ai compensi per servizi tecnici.
Credito d’imposta per servizi tecnici: i casi specifici con Uganda e Tanzania
La società italiana XXX, operante nel settore della fornitura di componenti industriali e servizi di ingegneria, ha una controllata in Tanzania, YYY. Nel corso dell’anno K, XXX ha fornito servizi manageriali alla controllata tanzaniana in base a un contratto intragruppo (I/C), che include varie prestazioni di assistenza ingegneristica e consulenza.
Il contratto intragruppo tra XXX e YYY riguarda assistenza nei servizi di ingegneria di progetto, pianificazione, logistica, bilancio, consulenza finanziaria e legale, gestione dei finanziamenti, reclutamento e formazione del personale, investimento di fondi in eccesso e pubbliche relazioni. I pagamenti per questi servizi provengono dalla Tanzania.
Nell’anno K-1, i governi di Uganda e Tanzania hanno avviato il progetto P, che prevede la costruzione di un oleodotto per l’esportazione di petrolio grezzo dall’Uganda alla Tanzania. La società PUK, costituita nel Regno Unito, gestisce il progetto con stabili organizzazioni in entrambi i paesi. XXX è stata ingaggiata come appaltatore di primo livello per la fornitura di servizi di ingegneria e approvvigionamento.
Contratti Upstream e Midstream
Per completare il progetto, XXX ha firmato due contratti principali:
- Contratto Upstream: con la società olandese T, che ha una stabile organizzazione in Uganda.
- Contratto Midstream: con PUK.
I servizi previsti dai contratti includono verifica documenti, progettazione, preparazione della documentazione, ispezione e conservazione beni, approvvigionamento, produzione e collaudo dei componenti, test qualitativi e fornitura di manodopera.
Normativa fiscale in Uganda e Tanzania
La normativa fiscale in Uganda e Tanzania prevede una ritenuta del 15% sui pagamenti effettuati a soggetti non residenti. Tuttavia, una normativa speciale in Uganda e un accordo con il governo tanzaniano riducono la ritenuta al 5% per i servizi relativi al progetto P. Nonostante ciò, è stata adottata una ritenuta convenzionale del 10%.
Credito d’imposta per servizi tecnici e convenzioni internazionali
La società italiana ha richiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all’applicazione delle ritenute fiscali e al diritto al credito d’imposta in Italia. Le convenzioni con Uganda e Tanzania prevedono una tassazione concorrente nei due paesi, con ritenute che non superano il 10% dell’ammontare lordo dei compensi.
Entrando più nello specifico, la società chiede se le ritenute applicate in Uganda sui compensi per servizi tecnici, conformi all’articolo 13 della convenzione Italia-Uganda, diano diritto al credito d’imposta in Italia. La risposta è positiva, poiché le convenzioni obbligano l’Italia a riconoscere il credito d’imposta per i redditi tassati in Uganda.
Analogamente, per le ritenute applicate in Tanzania sui compensi per servizi tecnici, conformi all’articolo 8 del protocollo di modifica della convenzione Italia-Tanzania, la società italiana ha diritto al credito d’imposta in Italia. Le ritenute non eccedono il 10% dell’ammontare lordo dei compensi.
Le convenzioni con Uganda e Tanzania obbligano l’Italia a concedere il credito d’imposta per i redditi tassati nei rispettivi paesi. La società italiana ritiene quindi di avere diritto al credito d’imposta per le ritenute applicate in Uganda e Tanzania, in quanto questi redditi concorrono a formare la base imponibile IRES in Italia.
Tassazione dei redditi esteri: cosa dice la normativa italiana
Secondo l’articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), i redditi prodotti dai contribuenti residenti in Italia sono soggetti a tassazione nel nostro Paese, indipendentemente dal luogo di produzione del reddito. Questo principio implica che le società italiane devono dichiarare e tassare i redditi ovunque prodotti.
Credito d’imposta per evitare la doppia imposizione
Per evitare la doppia imposizione, l’articolo 165 del TUIR prevede un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Questo credito è concesso per i redditi tassati sia in Italia sia nello Stato estero di produzione. La normativa italiana utilizza il criterio della “lettura a specchio” dell’articolo 23 del TUIR per determinare quali redditi si considerano prodotti all’estero.
Convenzioni internazionali con Uganda e Tanzania
L’Italia ha stipulato convenzioni con Uganda e Tanzania per evitare la doppia imposizione, le quali prevalgono sulla normativa interna italiana. Queste convenzioni regolano la tassazione dei redditi prodotti nei rispettivi paesi, stabilendo le modalità di attribuzione delle imposte.
Convenzione Italia-Uganda
L’articolo 13 della Convenzione tra Italia e Uganda prevede la tassazione concorrente dei compensi per servizi tecnici. I compensi pagati da uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato sono tassabili sia nel paese di origine che nel paese di residenza del beneficiario, con una ritenuta alla fonte che non può eccedere il 10% dell’ammontare lordo dei compensi.
Convenzione Italia-Tanzania
L’articolo 21 della Convenzione tra Italia e Tanzania, modificato dal Protocollo del 1981, prevede la tassazione concorrente dei compensi manageriali. Anche in questo caso, i compensi pagati in uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato sono tassabili in entrambi i paesi. La definizione di compensi manageriali include remunerazioni per consulenze industriali o manageriali e attività tecniche o dirigenziali.
Conclusioni: la Risposta dell’Agenzia delle Entrate
Per usufruire del credito d’imposta, è necessario verificare che le attività di XXX rientrino nelle definizioni di compensi manageriali e per servizi tecnici previste dalle convenzioni. Nel caso specifico, le prestazioni di XXX includono servizi di progettazione, consulenza e gestione, che possono rientrare nelle categorie definite dalle convenzioni con Uganda e Tanzania.
Le convenzioni definiscono i compensi manageriali come remunerazioni per consulenze e attività dirigenziali, mentre i compensi per servizi tecnici includono servizi amministrativi, tecnici, gestionali e di consulenza. Le attività di XXX, come la progettazione e la consulenza tecnica, soddisfano queste definizioni, permettendo così l’applicazione del credito d’imposta.