Contributi ENPACL: con la pubblicazione della risoluzione n. 27/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la compilazione del campo “codice posizione” del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati da parte dei soggetti che sono iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
- il decreto interministeriale del 10 gennaio 2014, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2014;
- la convenzione del 14 aprile 2014, che è stata stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL.
La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.
Contributi ENPACL: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del campo “codice posizione” del modello F24 relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che sono dovuti da parte degli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).
Tale necessità, nello specifico, è scaturita in seguito alle richieste che sono state effettuate da parte dell’ENPACL stesso ai fini del versamento delle somme di denaro in questione.
Pertanto l’amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno specificare che il sopra citato campo “codice posizione” deve essere compilato indicando al suo interno il codice univoco formato da nove caratteri numerici che è riportato sulle comunicazioni di pagamento precompilate dall’ENPACL e disponibili all’interno dell’area riservata presente sul sito web dell’Ente.
Per quanto riguarda la compilazione dei restanti campi del modello di pagamento F24, invece, l’AdE rimanda a quanto è stato comunicato all’interno della precedente risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.
Come compilare il modello F24?
Dando attuazione a quanto è stato stabilito dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL in data 14 aprile 2014, con la suddetta risoluzione n. 55/E del 2014 l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che i consulenti del lavoro interessati devono inserire le seguenti causali contributo nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro):
- “E050“ denominato “ENPACL – Contribuzione soggettiva – pari al 12% del reddito professionale”;
- “E051” denominato “ENPACL – Contribuzione integrativa – pari al 4% del volume d’affari IVA”;
- “E052” denominato “ENPACL – Contribuzione facoltativa aggiuntiva – pari a 500 euro o multipli”;
- “E053” denominato “ENPACL – Contribuzione in acconto – contribuzione soggettiva e integrativa”;
- “E054” denominato “ENPACL – Contribuzione per maternità – per oneri della relativa indennità”;
- “E055” denominato “ENPACL – Rateazione – morosità contributiva”;
- “E056” denominato “ENPACL – Ravvedimento – morosità contributiva”;
- “E057” denominato “ENPACL – Contribuzione volontaria ai fini della pensione di vecchiaia”;
- “E058” denominato “ENPACL – Sanzioni fisse o percentuali”;
- “E059” denominato “ENPACL – Ricongiunzione – onere a carico del richiedente”;
- “E060” denominato “ENPACL – Riscatto militare – onere a carico del richiedente”;
- “E061” denominato “ENPACL – Riscatto laurea – onere a carico del richiedente”;
- “E062” denominato “ENPACL – Riscatto praticantato – onere a carico del richiedente”;
- “E063” denominato “ENPACL – Riscatto quote ridotte – onere a carico del richiedente”;
- “E064” denominato “ENPACL – Altro – causale generica”.