Bonus adjustment: con la pubblicazione del messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’inclusione della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up“ ai fini della determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) e del calcolo dell’indennità di malattia ai lavoratori marittimi.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 51, commi 2 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), nonché all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione delle precedenti circolari n. 134368 del 28 gennaio 1981 e n. 55 del 4 aprile 2024.
Bonus adjustment: i chiarimenti dell’INPS per la determinazione della RMGG ai fini del calcolo dell’indennità di malattia ai lavoratori marittimi
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata Legge di Bilancio 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, sono state introdotte delle modifiche per quanto riguarda la normativa che regola le seguenti indennità relative ai lavoratori marittimi:
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale;
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare.
A tal proposito, nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2024 queste indennità vengono corrisposte ai soggetti beneficiari in misura pari al 60% dell’importo relativo alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG) che questi ultimi hanno percepito durante il corso del mese precedente a quello nel quale si è verificato l’evento morboso.
Dopodiché, mediante la pubblicazione della circolare INPS n. 55 del 4 aprile 2024, recante “Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia. Criteri di calcolo e armonizzazione dei flussi di processo. Dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la determinazione della RMGG da prendere come riferimento ai fini del calcolo delle indennità sopra richiamate.
Pertanto, così come avviene anche per le altre tipologie di lavoratori dipendenti, anche per i lavoratori marittimi la RMGG da considerare per il calcolo dell’indennità di malattia è costituita dalla retribuzione imponibile così come è stata definita all’interno del paragrafo 11.1 della circolare INPS n. 134368 del 28 gennaio 1981.
Proprio riguardo questo aspetto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti in merito all’inclusione della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up” all’interno della RMGG, comprendendo la medesimo all’interno della retribuzione imponibile anche se risulta variabile nel suo ammontare mensile, ma dal momento che è una componente a carattere ricorrente.
La suddetta voce retributiva, inoltre, rientra nella determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) anche in considerazione del fatto che non fa parte dell’elenco delle voci che viene esplicitato all’interno dell’art. 51, commi 2 e ss., del TUIR, e che si riferisce ai redditi che sono considerati redditi di impresa.
Al contrario, però, esclusivamente per la quota di denaro che viene corrisposta da parte del datore di lavoro al lavoratore marittimo interessato durante il periodo di malattia, tale voce retributiva non viene inclusa all’interno del calcolo della RMGG, in base ai criteri generali che sono stati definiti dalla sopra citata circolare n. 55 del 2024.