La fiscalità internazionale è un tema complesso, soprattutto quando coinvolge soggetti con doppia cittadinanza e residenza fiscale in differenti paesi. Sotto questo punto di vista, può essere utile esaminare il caso specifico di un contribuente con doppia cittadinanza italiana e statunitense che risiede negli Stati Uniti e ha realizzato una plusvalenza dalla cessione di partecipazioni in una società italiana. La questione centrale riguarda il paese in cui questa plusvalenza deve essere tassata, tenendo conto delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti.
Tassazione plusvalenze non residenti: cosa dice la normativa
Secondo l’articolo 23, comma 1, lettera f) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), i redditi derivanti da attività svolte nel territorio italiano e le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Italia sono imponibili in Italia. Questo principio si applica anche ai soggetti non residenti, con alcune eccezioni specificate nella normativa stessa.
Tuttavia, la normativa interna deve essere coordinata con il diritto internazionale pattizio. La Convenzione tra Italia e Stati Uniti, firmata il 25 agosto 1999 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20, ha lo scopo di evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale. In particolare, l’articolo 13, paragrafo 4 della Convenzione, afferma che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono imponibili solo nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Tassazione plusvalenze non residenti: il caso specifico del contribuente
Il contribuente in questione, avente doppia cittadinanza italiana e statunitense e residente negli Stati Uniti, ha ceduto le sue partecipazioni nella società italiana BETA S.r.l. ai suoi fratelli, realizzando una plusvalenza. La questione sollevata riguarda la tassazione di questa plusvalenza: deve essere tassata in Italia o negli Stati Uniti?
Il contribuente sostiene che la plusvalenza non sia tassabile in Italia, richiamando l’articolo 13, paragrafo 4 della Convenzione Italia-USA, che stabilisce la tassazione esclusiva nel paese di residenza del cedente, in questo caso gli Stati Uniti.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: analisi della residenza fiscale
La residenza fiscale è un fattore determinante per stabilire il paese di imposizione. Nel caso in esame, la residenza fiscale del contribuente è considerata negli Stati Uniti, come dichiarato dall’istante e presupposto dall’Agenzia delle Entrate.
Applicazione dell’articolo 13 della Convenzione
L’Agenzia delle Entrate conferma che, in base all’articolo 13, paragrafo 4 della Convenzione Italia-USA, le plusvalenze da cessione di partecipazioni detenute nella società italiana BETA S.r.l. non sono imponibili in Italia. Questo principio è stato ulteriormente chiarito nel Commentario al Modello OCSE e nelle risposte ad interpelli precedenti, come quello del 20 marzo 2022 n. 135, relativo alla Convenzione con il Belgio.
Coordinamento tra normativa interna e internazionale
È fondamentale che la normativa interna italiana, rappresentata dall’articolo 23 del TUIR, sia coordinata con le disposizioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. La prevalenza del diritto pattizio è riconosciuta nell’ordinamento italiano, come sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600.
Importanza della Convenzione Italia-USA
La Convenzione tra Italia e Stati Uniti gioca un ruolo cruciale nel determinare la tassazione delle plusvalenze per i soggetti con residenza fiscale in uno dei due paesi. Questo strumento evita la doppia imposizione e fornisce un quadro chiaro per la gestione delle imposte sul reddito, prevenendo al contempo l’evasione fiscale.
Conclusioni
In conclusione, la plusvalenza realizzata dalla cessione di partecipazioni in una società italiana da parte di un contribuente residente negli Stati Uniti, con doppia cittadinanza, non è imponibile in Italia secondo l’articolo 13, paragrafo 4 della Convenzione Italia-USA. Questo caso è importante per comprendere e applicare correttamente le normative fiscali internazionali per evitare la doppia imposizione e garantire una corretta tassazione dei redditi transnazionali, soprattutto nei casi di cessione di quote societarie e ottenimento di plusvalenze.