Il Decreto Legislativo del 1° marzo 2023, n. 32, impone nuovi obblighi di segnalazione per le piattaforme digitali, in linea con la Direttiva UE 2021/514. Andiamo a vedere come tali obblighi si applicano a una società operante nel settore del turismo, che utilizza una piattaforma di prenotazione alberghiera.
Obbligo di segnalazione dati piattaforme digitali settore turismo: cosa dice la legge
La Direttiva UE 2021/514, nota come DAC 7, mira a combattere l’evasione e l’elusione fiscale nel contesto della crescente digitalizzazione dell’economia. Gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a implementare misure che garantiscano che i gestori di piattaforme digitali raccolgano e comunichino alle autorità fiscali le informazioni sui venditori e sulle attività commerciali svolte attraverso le piattaforme.
La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite le piattaforme digitali rende difficile per le amministrazioni fiscali ottenere informazioni precise sui ricavi generati. I gestori delle piattaforme sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare i dati necessari sui venditori. L’introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri hanno il compito di facilitare il controllo fiscale e la trasparenza.
Obbligo di segnalazione dati piattaforme digitali settore turismo: il caso specifico
Una società attiva nel settore del turismo “incoming”, utilizza una piattaforma di prenotazione alberghiera per promuovere e commercializzare il territorio italiano. La piattaforma agisce come intermediaria tra le strutture alberghiere e i clienti, senza gestire direttamente le transazioni o i pagamenti. Questo ha sollevato dubbi sull’obbligo di comunicare i dati delle operazioni avvenute sulla piattaforma secondo il Decreto n. 32/2023.
La società si è interrogata sulla propria qualificazione come “gestore di piattaforma escluso” poiché non gestisce direttamente i corrispettivi e opera solo in Italia. La società ritiene di poter presentare la comunicazione richiesta come gestore di piattaforma escluso, in base all’articolo 13 del Decreto, che riguarda la scelta di un unico Stato membro per la comunicazione.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la Direttiva DAC 7 impone agli Stati membri di adottare misure che garantiscano la raccolta e la comunicazione dei dati da parte dei gestori di piattaforme digitali. Questi dati devono includere:
- Informazioni sui venditori;
- Attività commerciali intermediarie;
- Corrispettivi versati.
Definizione di “Piattaforma”
Secondo l’articolo 2 del Decreto, una piattaforma è qualsiasi software accessibile agli utenti che consente ai venditori di collegarsi con altri utenti per svolgere attività commerciali. Questa definizione include anche accordi per la riscossione e il pagamento dei corrispettivi, ma non limita la qualificazione di una piattaforma alla gestione diretta dei pagamenti.
La piattaforma utilizzata dalla società in questione permette l’interazione tra strutture ricettive e clienti, facilitando lo svolgimento delle attività commerciali. Questo la qualifica come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto. La gestione degli incassi non è un requisito necessario per questa qualificazione.
Obbligo di segnalazione dati piattaforme digitali: come funziona
I gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione devono:
- Eseguire procedure di adeguata verifica per identificare i venditori.
- Comunicare all’Agenzia delle Entrate informazioni sui venditori, sulle attività intermediarie e sui corrispettivi versati, compresi gli identificativi dei conti finanziari, se conosciuti.
Le informazioni devono essere trasmesse attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2023 e del 30 gennaio 2024 stabiliscono le modalità specifiche di comunicazione.
Considerazioni sulla Dimensione Transfrontaliera
L’obbligo di comunicazione riguarda sia le attività transfrontaliere sia quelle nazionali. Questo garantisce l’efficacia delle norme di comunicazione e il corretto funzionamento del mercato interno. L’articolo 13 del Decreto si applica solo se un gestore di piattaforma ha obblighi di comunicazione in più di uno Stato membro, per evitare duplicazioni.
Implicazioni fiscali e considerazioni finali
La società operante nel turismo incoming, con riferimento alle attività descritte, è qualificata come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione”. Pertanto, deve adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 10 e seguenti del Decreto n. 32/2023, garantendo la trasparenza e la corretta tassazione delle operazioni avvenute sulla propria piattaforma.