La gestione delle note di variazione IVA è un tema complesso, soprattutto quando si tratta di crediti insoluti legati a procedure concorsuali. La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 126/2024 chiarisce come le società debbano operare in caso di infruttuosità del concordato preventivo.

Concordato preventivo infruttuoso: il caso e il contesto normativo

L’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, regola la possibilità per i soggetti passivi IVA di emettere note di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento delle fatture. Queste disposizioni si applicano, tra l’altro, ai casi di procedure concorsuali come il fallimento o il concordato preventivo, che rendono impossibile il recupero dei crediti vantati.

La società ALFA, impegnata nella gestione di servizi energetici e tecnologici per clienti pubblici e privati, vanta un credito nei confronti della società BETA per fatture emesse dal 2012 al 2015. Questo credito, inizialmente di importo superiore, è stato ridotto attraverso una transazione stragiudiziale. BETA, trovandosi in crisi aziendale, ha avviato una procedura di concordato preventivo che prevedeva il pagamento parziale del credito.

Procedura del concordato preventivo

Nel 2017, BETA ha presentato domanda di concordato preventivo, omologato nel 2018. Il piano concordatario prevedeva il pagamento del 33,7% dei crediti ammessi, riducendo quindi del 66,3% il credito chirografario vantato da ALFA. Tuttavia, nonostante la scadenza del termine di quattro anni dall’omologa, ALFA ha ricevuto solo una minima parte del credito, pari al 5%.

A causa delle difficoltà di realizzo, BETA ha proposto un nuovo accordo transattivo, offrendo ad ALFA un ulteriore 5% del credito, oltre al 5% già pagato, impegnandosi a chiudere definitivamente il concordato. Questo accordo richiede l’approvazione dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori, oltre al vaglio finale del Giudice delegato.

Quesiti e soluzioni interpretative dell’istante

ALFA chiede se la variazione in diminuzione possa essere operata per il 90% del credito, comprendendo sia la parte di credito falcidiata in sede di omologa del piano concordatario (66,3%) che l’ulteriore quota oggetto dell’accordo successivo.

Secondo l’interpretazione di ALFA, è possibile emettere la nota di variazione per il 90% del credito, poiché l’accordo successivo non rientra nei “sopravvenuti accordi” tra le parti che comportano il venir meno dell’operazione, ma nell’ipotesi di mancato pagamento dovuto a procedure concorsuali rimaste infruttuose.

Inoltre, ALFA chiede se il fallimento del debitore BETA, successivo al concordato preventivo, possa essere considerato una nuova procedura, permettendo l’emissione della nota di variazione per la totalità del credito non pagato.

Sotto tale aspetto, ALFA ritiene che l’eventuale fallimento di BETA sia da considerarsi una nuova procedura rispetto al concordato preventivo, applicando quindi l’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), che consente di emettere la nota di variazione per la totalità del credito non pagato sin dall’apertura della procedura fallimentare.

Note di variazione e concordato preventivo infruttuoso: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), è possibile emettere la nota di variazione per il 90% del credito. L’accordo successivo, se approvato dai commissari giudiziali e dal comitato dei creditori, rientra nelle disposizioni relative alle procedure concorsuali e non nei “sopravvenuti accordi” tra le parti.

In merito al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione di fallimento successiva al concordato preventivo non costituisce una nuova procedura concorsuale separata. Pertanto, nel caso di ALFA, che ha avviato il concordato preventivo prima del 26 maggio 2021, si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto IVA ante riforma. La nota di variazione può essere emessa solo al momento dell’accertamento definitivo dell’infruttuosità della procedura concorsuale.

L’emissione della nota di variazione in diminuzione deve attendere la verifica definitiva dell’infruttuosità della procedura concorsuale. Per il concordato preventivo di ALFA, avviato prima del 26 maggio 2021, sarà necessario attendere la chiusura del fallimento o la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, come indicato nella circolare n. 77/E del 2000.