Imposta di bollo fatture elettroniche: con la pubblicazione della risoluzione n. 28/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che derivano dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, nonché dei relativi interessi e sanzioni che sono dovuti in seguito al controllo automatizzato.
Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 e del modello di pagamento F24 Enti Pubblici (F24 EP) da parte dei contribuenti interessati.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 4 dicembre 2020, recante “Procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e irrogazione delle sanzioni”.
Imposta di bollo su fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 2 del decreto del MEF del 4 dicembre 2020, recante “Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 314 del 19 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo ai fini del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Il pagamento dell’imposta in oggetto, nello specifico, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo in merito alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.
A tal proposito, quindi, per ciò che concerne il versamento della sopra citata imposta attraverso l’utilizzo del modello F24 e del modello F24 EP, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:
- il codice tributo “A400“, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in seguito al controllo automatizzato (art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020);
- il codice tributo “A401“, il quale si riferisce al pagamento degli interessi relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020);
- il codice tributo “A402“, il quale si riferisce al pagamento delle sanzioni relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020).
Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24
I codici tributo sopra richiamati, i quali sono stati messi a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria e dei quali abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso del precedente paragrafo, devono essere utilizzati mediante gli appositi servizi online presenti all’interno del sito web ufficiale dell’AdE stessa.
In particolare, i sopra citati codici tributo relativi al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dei soggetti interessati devono essere inseriti all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a debito versati“.
Dopodiché, i campi “codice atto” e “anno di riferimento” devono essere compilati con le informazioni che sono reperibili all’interno delle comunicazioni che sono state inviate in precedenza con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate, con il formato “AAAA”.
Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 Enti Pubblici, invece:
- nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Erario” deve essere indicato il valore F;
- nei campi “codice atto” e “riferimento B” devono essere indicati rispettivamente il codice e l’anno presenti nelle comunicazioni online;
- il campo “riferimento A” non è valorizzato.