Annullamento condono in autotutela: quando la Pubblica Amministrazione può agire e non può fare nulla? Ecco cosa sapere.

La Pubblica Amministrazione può esercitare il diritto di autotutela mediante l’annullamento di provvedimenti amministrativi, che sono illegittimi o che recano un vizio. La normativa prevede un lasso temporale entro il quale è possibile esercitare l’autotutela, ad eccezione dei provvedimenti conseguiti in base a dichiarazioni mendaci ed a false rappresentazioni degli eventi. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2856 emessa in data 26 marzo ha accolto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio in autotutela disposto da un’amministrazione comunale su un provvedimento volto a condonare un immobile.

Annullamento condono in autotutela: cosa sapere

La Legge n. 241 del 1990 in merito al procedimento amministrativo disciplina l’annullamento dei provvedimenti amministrativi e consente al Comune un lasso temporale massimo di un anno per procedere con l’annullamento nel caso in cui fossero illegittimi. Oltre i 12 mesi l’annullamento è previsto per i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di eventi mendaci ed informazioni false per effetto di condotte costituenti reato. Per esercitare l’autotutela oltre i termini, è necessario attestare che il cittadino abbia dichiarato il falso.

Non è possibile che il provvedimento sia annullato d’ufficio a seguito di incompetenze attribuibili al Comune. Prima di provvedere al rilascio del condono edilizio è necessario che il Comune sia tenuto ad espletare un’istruttoria completa volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti. Nel caso in cui non lo facesse, l’inadempienza sarebbe da imputare al Comune e non al cittadino. Quest’ultimo avrebbe ottenuto il condono edilizio senza dichiarare alcuna informazione mendace.

Annullamento condono sulla base di dichiarazioni veritiere

Oggetto della lite è la chiusura di una terrazza ubicata nel giardino di un albergo rispetto al tratto prospiciente dell’edificio confinante, anche questo un albergo. La terrazza sarebbe stata realizzata a distanza inferiore di dieci metri. A seguito del condono edilizio, il proprietario dell’hotel confinante ha provveduto ad impugnare il provvedimento, che sarebbe stato rilasciato violando le regole urbanistiche contenute nel DM n. 1444 del 1968.

L’annullamento del provvedimento di condono edilizio è stato oggetto di archiviazione per il fatto che il lasso temporale previsto dalla normativa era oramai trascorso. Il TAR ha accolto il ricorso dal momento che sussistevano i presupposti per esercitare il potere di autotutela oltre i termini. Nella domanda di condono il soggetto richiedente non avrebbe precisato che l’hotel si trovava ad una distanza inferiore ai dieci metri dall’albergo confinante.

L’omessa indicazione di un elemento ai fini della valutazione dell’istanza equivale alla falsa rappresentazione dei fatti. Secondo i giudici la “falsa rappresentazione” si sostanzia nell’omessa indicazione di un elemento considerato essenziale ai fini della valutazione dell’istanza. La parziale rappresentazione dei fatti mendace ha avuto un impatto determinante sull’adozione del provvedimento.

Colui che ha presentato l’istanza di condono non avrebbe commesso alcuna mendace rappresentazione dei fatti dal momento che si evince dalle fotografie allegate alla domanda che la distanza tra i due hotel è inferiore ai dieci metri. Prima di rilasciare la sanatoria, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto controllare meglio la sussistenza dei requisiti non potendo esercitare l’autotutela. Di conseguenza, il condono edilizio rilasciato è valido a tutti gli effetti.

Autotutela condono: il silenzio del Comune quale inadempimento

Un condomino ha deciso di sollecitare l’amministrazione comunale alla conclusione del procedimento avviato sulla domanda di condono formulata da un condomino per una veranda abusiva. La situazione di illegittimità ha precluso al condominio la possibilità di accedere ai benefici fiscali connessi con l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.

Nonostante il sollecito, l’amministrazione comunale è rimasta inerte ed il procedimento di riesame rimane pendente. La vicenda è stata portata all’attenzione del TAR Puglia, che prende le mosse dal sollecito del condominio ricorrente nei confronti dell’amministrazione comunale. Il silenzio-inadempimento non si viene a formare sulle domande di annullamento in autotutela.