Nel caso in cui l’immobile sia disabitato il proprietario è tenuto a pagare l’Imu? Sono previste delle agevolazioni o delle esenzioni previste nel caso in cui la seconda casa non sia abitata da nessuno? Scopriamolo.

L’Imu non deve essere pagata sull’abitazione principale non di lusso, ma se si è proprietari di una seconda casa disabitata l’imposta deve essere pagata oppure non va pagata? Molti proprietari/contribuenti che non utilizzano il bene immobiliare devono fare il versamento per intero? Facciamo chiarezza.

Immobile disabitato: il proprietario è tenuto a pagare l’Imu?

C’è molta confusione in merito al pagamento dell’Imu di un immobile disabitato. Nel caso in cui una casa sia priva di mobili e di tutte le utenze, il proprietario non è tenuto al pagamento della Tari, la stessa cosa vale per l’Imu? A differenza di ciò che accade per la tassa sui rifiuti, anche se un immobile è disabitato, privo di mobili e senza utenze domestiche, l’Imu deve essere pagata.

L’attuale normativa non prevede l’esenzione Imu per immobile disabitato. In certe casistiche la normativa prevede una riduzione del 50% per la seconda casa disabitata. Per beneficiare di questa scontistica è necessario che l’immobile disabitato sia inagibile ed inutilizzabile da parte del proprietario e della sua famiglia. Nel caso in cui l’immobile sia disabitato, ma agibile ed utilizzabile, l’Imu deve essere pagata.

Ai fini del versamento dell’imposta non importa se l’immobile sia utilizzato o meno dal proprietario e dai membri della sua famiglia. L’Imu è un’imposta che va a finanziare i servizi indivisibili, ovvero quei servizi erogati dall’amministrazione comunale che vengono utilizzati da tutti i cittadini.

Immobile disabitato: quando è possibile pagare l’Imu al 50%?

Per poter pagare l’Imu “scontata” al 50% è necessario che l’immobile disabitato sia inutilizzabile ed inagibile. La casa si trova in uno stato di inagibilità quando è compromessa l’integrità fisica. Si tratta di una casa inidonea all’uso per la quale è destinata, ovvero all’utilizzo abitativo. La casa è inagibile quando i tetti, le solette e le strutture di solaio creano pericolo; quando i muri perimetrali e portanti sono lesionati al punto tale da costituire un pericolo per persone e cose; quando la casa deve essere ripristinata e demolita; quando non ci sono gli infissi e quando mancano allacci all’acqua ed alla rete fognaria. Nel caso in cui si distacchino le utenze domestiche l’Imu deve essere versata ugualmente.

Nel caso in cui il bene immobiliare sia concesso in comodato d’uso gratuito ad un familiare in linea retta sarà possibile godere della riduzione Imu. Il proprietario dell’immobile deve avere la residenza nello stesso Comune in cui è ubicata la casa: in tale caso la normativa prevede la riduzione Imu al 50%. La riduzione nel versamento dell’Imu riguarda anche gli immobili di interesse storico ed artistico e quelle date in locazione con canone concordato.

Agevolazioni Imu: ecco chi ha diritto agli sconti

Oltre alle esenzioni Imu esistono anche differenti agevolazioni che comportano una “scontistica” da versare. Le agevolazioni concernono le aree edificabili che sono possedute da imprenditori agricoli professionali e da coltivatori diretti. Le aree edificabili possono non essere considerate fabbricabili quando i terreni sono utilizzati per scopi di pastorizia e di agricoltura. Le attività svolte sul terreno sono le seguenti: coltivazione di funghi, allevamento di animali, silvicoltura e coltivazione del fondo. La scontistica Imu al 50% è destinata ai beni immobiliari di interesse storico ed artistico: in tale casistica la base imponibile dell’imposta è ridotta a 50 punti percentuali.

Ciò determina un’imposta da versare pari al 50%. La medesima agevolazione è prevista per tutti i fabbricati inagibili ed inabitabili. L’inagibilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico dell’ente comunale e la perizia deve essere pagata dal proprietario del bene immobiliare. Nel caso in cui non si voglia ricorrere ad una perizia a pagamento, il proprietario può presentare una dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui la condizione di inagibilità del bene immobiliare si protragga per più di un anno, negli anni successivi non sarà necessario presentare una nuova istanza della riduzione dell’Imu.