Amnistia e indulto sono istituti giuridici che permettono l’estinzione di eventuale pena o reato. Ma quali sono le differenze e le applicazioni?

Differenza tra amnistia e indulto

L’amnistia rappresenta una modalità di soppressione del reato, mentre l’indulto comporta la remissione della pena; tramite l’amnistia, lo Stato decide di non perseguire il reato, mentre con l’indulto si concede un perdono totale o parziale della pena senza cancellare il reato stesso.

L’indulto è regolamentato dall’articolo 174 del codice penale, il quale permette di concedere un perdono totale o parziale della pena inflitta o di trasformarla in una diversa forma di punizione stabilita per legge. Le pene accessorie non vengono estinte dall’indulto, a meno che il decreto non preveda diversamente, e gli altri effetti penali della condanna rimangono in vigore.

Dall’altra parte, l’amnistia è disciplinata dagli articoli 151 del codice penale e 79 della Costituzione, cancellando il reato e le relative condanne emesse in precedenza. L’amnistia estingue il reato e, se ci sono state condanne, sospende l’esecuzione delle pene e delle pene accessorie. Lo scopo legislativo di questo provvedimento è di alleggerire il carico del sistema giudiziario e ridurre il sovraffollamento delle carceri.

Mentre l’amnistia elimina il reato, l’indulto si occupa della pena, permettendo al governo di perdonare totalmente o parzialmente la punizione inflitta con la condanna. Si può distinguere tra un indulto “proprio”, che interviene dopo che la condanna è diventata definitiva, e un indulto “improprio”, che può essere concesso durante il processo.

L’amnistia è un atto di clemenza generale da parte dello Stato, concesso in situazioni eccezionali, che comporta la rinuncia alla punizione per una serie di reati commessi prima dell’emanazione del provvedimento.

Per quanto riguarda gli effetti, l’amnistia estingue il reato e le pene associate, così come le misure di sicurezza e le sanzioni sostitutive, ma non le responsabilità civili derivanti dal reato, eccezion fatta per alcune specifiche disposizioni.

Sia l’amnistia che l’indulto hanno effetto retroattivo, a differenza della grazia, che è un atto di clemenza individuale riservato al Presidente della Repubblica e che condivide gli stessi effetti dell’indulto. Tuttavia, mentre l’indulto risponde anche a esigenze politico-criminali di gestione delle carceri, la grazia è un atto di clemenza di carattere più personale.

Indulto, quando si applica?

L’indulto è un atto di clemenza che può essere concesso a un condannato per ridurre o eliminare la pena inflitta. Esistono due tipi di indulto: proprio e improprio.

  • L’indulto proprio viene applicato durante la fase esecutiva di una sentenza irrevocabile di condanna. Viene solitamente applicato dal giudice dell’esecuzione, che è il giudice che ha emesso l’ultima sentenza irrevocabile. Tuttavia, il beneficio dell’indulto non si riferisce necessariamente alla sentenza stessa, ma può essere applicato ad altre pene connesse alla condanna condonabile. In caso di successione di leggi penali nel tempo, la determinazione della disciplina più favorevole deve essere valutata caso per caso, senza considerare gli effetti dell’indulto sulla determinazione della pena.
  • L’indulto improprio, invece, viene applicato dal giudice di cognizione con una sentenza. La concessione dell’indulto deve seguire il procedimento previsto dall’articolo 79 della Costituzione, che richiede l’emanazione di una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. L’indulto può essere soggetto a condizioni o obblighi e non può essere applicato ai recidivi o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a meno che il decreto non disponga diversamente.
  • In caso di concorso di reati, l’indulto si applica una sola volta dopo che il pubblico ministero ha effettuato il cumulo delle pene inflitte con diverse sentenze di condanna. Tuttavia, tutte le pene devono essere condonabili affinché l’indulto possa essere applicato. In caso contrario, le pene condonabili devono essere separate da quelle non condonabili e queste ultime devono essere unificate con la parte delle prime che rimane dopo l’applicazione del provvedimento di clemenza. Solo dopo questa operazione può essere effettuata la riduzione prevista dall’articolo 78 del codice penale.
  • Il giudice dell’esecuzione può concedere l’indulto anche d’ufficio, tranne nei casi in cui si tratti di un indulto relativo a una pena già integralmente o parzialmente espiata. In questi casi, è necessaria la richiesta del condannato, supportata da un concreto interesse giuridicamente apprezzabile.
  • È importante notare che se il giudice dell’esecuzione applica l’indulto in modo errato, il provvedimento deve essere tempestivamente impugnato per evitare che si formi un giudicato esecutivo che impedisca la revoca del provvedimento da parte dello stesso giudice dell’esecuzione. Tuttavia, questa preclusione può essere superata presentando nuovi elementi di fatto e di diritto, compreso il mutamento della giurisprudenza.
  • L’indulto può anche essere applicato dal giudice di cognizione, ma in questo caso il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulle modalità concrete applicative o sulla sua misura. La misura dell’indulto può sempre essere emendata in sede esecutiva e anche ridotta entro i limiti di legge, se necessario.
  • In alcuni casi, l’indulto può essere revocato. La revoca opera ex lege ed è un provvedimento dichiarativo. Il pubblico ministero può porre immediatamente in esecuzione la parte di pena erroneamente condonata, a condizione che si sia attivato per richiedere al giudice il provvedimento di revoca. I motivi di revoca dell’indulto includono l’applicazione della pena su richiesta, la sentenza di condanna a pena condonata successiva a un indulto già concesso e il mancato rispetto degli obblighi o delle condizioni imposte dalla legge che ha concesso il beneficio.
  • Nel caso in cui l’indulto sia stato erroneamente concesso dal giudice di cognizione che non era a conoscenza di una causa preesistente che ostacolava la concessione, la revoca sarà sempre effettuata dal giudice dell’esecuzione.
  • Per quanto riguarda l’applicabilità dell’indulto al delitto tentato, dipende se la legge di concessione si riferisce genericamente a tipologie di reato o a specifiche norme incriminatrici. Nel primo caso, l’indulto si estende anche alla corrispondente fattispecie tentata, mentre nel secondo caso l’indulto non può estendersi al delitto tentato.
  • Per quanto riguarda il reato permanente, l’indulto può essere applicato solo se la fattispecie è stata consumata prima della scadenza del termine indicato nella legge di concessione. Non è possibile frazionare le condotte di un reato abituale al fine di condonare solo quelle che si sono verificate prima della scadenza del termine per l’applicazione del beneficio.
  • Infine, per quanto riguarda il reato continuato, il vincolo della continuazione può essere scisso se il suo mantenimento comporta effetti negativi per il reo.

Amnistia, quando si applica?

L’amnistia è un istituto giuridico che estingue il reato e fa cessare l’esecuzione della condanna e delle pene accessorie. Esistono due tipi di amnistia: propria e impropria. L’amnistia propria interviene prima della condanna definitiva e ha l’effetto di estinguere il reato.

L’amnistia impropria, invece, interviene dopo la sentenza di condanna e fa cessare l’esecuzione della pena e delle pene accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna, come la dichiarazione di recidiva o di abitualità nel reato. L’amnistia non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge che la concede. Questo evita che si crei una sorta di licenza a delinquere.

Inoltre, l’amnistia non si applica ai soggetti recidivi o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a meno che il decreto di amnistia disponga diversamente. La legge di amnistia può individuare i reati da includere nel beneficio sulla base di diversi parametri, come il limite di pena o l’indicazione nominativa del titolo di reato. L’amnistia può essere propria, ossia pronunciata prima della condanna definitiva, o impropria, ossia pronunciata dopo la sentenza di condanna.

Nel caso dell’amnistia propria, è necessaria un’apposita legge adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. L’amnistia impropria può essere pronunciata a procedimento penale in corso ed è competente il giudice dell’esecuzione. L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o obblighi, come nel caso dell’amnistia condizionata. Le condizioni sospensive sospendono l’applicazione del beneficio fino al verificarsi di una determinata condizione, mentre le condizioni risolutive comportano la decadenza dal beneficio se si verifica un evento specifico, come commettere un nuovo reato entro un certo termine.

L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi fino al giorno precedente alla data del decreto di amnistia, a meno che la legge stabilisca diversamente. Nel caso di concorso di reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa. È importante notare che l’amnistia non si applica ai reati commessi attraverso i mass media, come la stampa, a meno che la legge di amnistia non disponga diversamente.