Con la pubblicazione dei risultati della mobilità docenti del 2024 lo scorso 17 maggio, molti insegnanti stanno già pensando all’assegnazione provvisoria come possibilità di migliorare la propria situazione lavorativa. Coloro che non hanno partecipato alla mobilità, contemporaneamente, nutrono la speranza di poter prendere parte alle procedure di trasferimento annuali per il prossimo anno scolastico, cercando così una sede più adatta alle proprie esigenze. Chi può attualmente presentare una domanda di assegnazione con certezza? Esaminiamolo di seguito.
Quando fare domanda per l’Assegnazione provvisoria 2024 – 25?
Ci sarà poco più di un mese di tempo tra la pubblicazione dei movimenti della mobilità dei docenti per il periodo 2024/2025 e il periodo di presentazione delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, entro la seconda metà di giugno 2024, sarà firmato il nuovo contratto sulle utilizzazioni per il periodo 2024/2027 o potrebbe essere attuata un’altra proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2019-2022.
È importante ricordare che i contratti integrativi devono essere triennali e che l’ultimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è stato firmato l’8 luglio 2020 e sarebbe dovuto restare in vigore fino al 2021-2022. Tuttavia, è stato prorogato anche per il 2022-2023 con un testo integrativo al CCNI 2019-2022 firmato il 16 giugno 2022. Anche per l’anno scolastico 2023/2024, il CCNI sulle utilizzazioni è stato prorogato con un’intesa firmata il 13 giugno 2023.
Attualmente, i sindacati vorrebbero un rinnovo triennale del CCNI della mobilità annuale, ma c’è il rischio concreto che il CCNI sulle utilizzazioni 2019-2022 venga prorogato per un ulteriore anno, attraverso un’intesa integrativa anche per l’anno scolastico 2024/2025.
Le regole
La richiesta di assegnazione temporanea deve essere accompagnata da motivazioni valide e deve soddisfare specifiche condizioni. Ad esempio, il riunirsi al coniuge o alla parte della coppia civile.
Possono partecipare al processo di assegnazione temporanea solo gli insegnanti in posizione stabile dall’anno precedente rispetto a quello in cui si svolgono le procedure. Ad esempio, un insegnante assunto nell’anno scolastico 2019/20 non può partecipare alle assegnazioni temporanee per l’anno scolastico 2019/20, mentre coloro assunti dal 2018/19 o prima possono farlo. Tuttavia, va notato che l’anno scorso è stata data la possibilità anche agli insegnanti assunti tramite GPS e concorsi straordinari bis, entrati in ruolo nello stesso anno scolastico in cui si sono svolte le procedure. Questa è stata considerata un’eccezione, in attesa della definizione delle regole ufficiali riguardanti le assegnazioni temporanee e le utilizzazioni, avvenuta con la firma del CCNL 2019/21 il 18 gennaio 2024.
La richiesta di assegnazione temporanea può essere presentata per i seguenti motivi:
- Riunione con figli o affidati minorenni per disposizione legale;
- Riunione con coniuge/partner dell’unione civile o con convivente, compresi parenti o affini, a condizione che la convivenza sia documentata ufficialmente;
- Gravi motivi di salute del richiedente, dimostrati da certificazione medica idonea;
- Riunione con un genitore.
La richiesta può riguardare solo una provincia e può includere fino a 15 preferenze per le scuole secondarie e 20 per quelle dell’infanzia e primarie. Queste preferenze possono essere per scuole, distretti o comuni e non ci sono restrizioni su quale scegliere, tranne il limite numerico.
È possibile presentare la richiesta anche per una classe di concorso o un posto diverso da quello di titolarità (a condizione di possedere l’abilitazione richiesta), ma questa è considerata una richiesta aggiuntiva. In questo caso, è necessario chiedere sia la classe di concorso o posto di titolarità sia uno diverso. Se si richiede anche un diverso grado di istruzione, è fondamentale essere confermati nella posizione di titolarità.
Non è consentito chiedere l’assegnazione temporanea per il comune in cui si è già titolari, tranne nei casi di comuni con più distretti sub-comunali, per coloro che hanno diritto a priorità secondo l’articolo 8 del CCNI 2019/22.