2 giugno: quanto vale in busta paga? Il 2 giugno 2024 si celebra la Festa della Repubblica, anniversario del referendum istituzionale del 1946 che sancì la fine della monarchia e la nascita della Repubblica Italiana. Per questo motivo, riceviamo numerose domande sugli effetti in busta paga.

Alcuni si chiedono se la festività del 2 giugno comporti un premio aggiuntivo, una tantum, o se verrà recuperata tra le festività non godute. Anche se qualcuno si preoccupa più di perdere il giorno festivo a causa dell’assenza per malattia o maternità; o semplicemente perché quest’anno la festività cade di domenica, per cui molti temono che sia un giorno non retributivo. Vediamo insieme cosa dice la normativa per il 2 giugno in busta paga

2 giugno: quanto vale in busta paga?

 La Festa della Repubblica, cadendo di domenica quest’anno, per la gran parte dei lavoratori si configura come un giorno non lavorativo. In generale, la festività che coincide con un giorno di riposo non viene retribuita in busta paga.

Tuttavia, esistono delle eccezioni che tutelano il lavoratore anche quando la festa coincide con la domenica. Pertanto, è possibile che il lavoratore riceva una maggiorazione nello stipendio.

È altresì vero che questa circostanza non riguarda i lavoratori impegnati nel commercio o nel turismo. Vediamo insieme cosa dice la normativa.

Disciplina legislative per la Festa della Repubblica

La disciplina normativa che regola i diritti e i doveri del lavoratore durante il periodo delle festività ha subito diverse modifiche nel corso del tempo, sia per l’individuazione dei giorni festivi che per la quantificazione della maggiorazione nello stipendio.

La Legge 27 maggio 1949, n. 260, disciplina le ricorrenze festive ed è stata modificata dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54. Nell’articolo 1 di quest’ultima legge, si legge:

 “I seguenti  giorni  cessano  di  essere  considerati  festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.  A decorrere  dal  1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica  e  quella  della  festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre”.

Pertanto, i lavoratori non soggetti ad attività lavorative di domenica avranno diritto a una compensazione economica nello stipendio per il 2 giugno 2024 per la festività non goduta.

Nel merito, l’articolo 5, comma 3, della legge n. 260 del 1949, recita:

“Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.

La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane”.

In altre parole, i lavoratori riceveranno una somma aggiuntiva in busta paga (equivalente a un giorno di lavoro in più) che ammonta a circa 77 euro lordi per gli stipendi fino a 2.000 euro, cifra che sale a circa 96 euro per una busta paga di 2.500 euro lordi. Nel caso degli operai, l’applicazione della suddetta norma potrebbe comportare un aumento di circa 80 euro su una paga oraria di circa 10 euro all’ora.

Come viene calcolato il 2 giugno nello stipendio?

Per calcolare la retribuzione del 2 giugno, Festa della Repubblica, in busta paga è fondamentale considerare le diverse condizioni applicate al lavoratore, in particolare se svolge o meno attività lavorativa in quel giorno.

La maggior parte dei lavoratori che non presta servizio lavorativo ha diritto alla retribuzione ordinaria, indipendentemente dal pagamento orario o mensile, senza maggiorazione.

Per i lavoratori che invece sono impegnati in attività lavorativa in un giorno festivo, viene applicata una maggiorazione sulla retribuzione ordinaria, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Ad esempio:

  • Nel CCNL Commercio, spetta una maggiorazione del 30%.
  • Nel CCNL Multiservizi, spetta una maggiorazione del 50%.
  • Nei CCNL dei settori pubblici, ristorazione, commerciale e turismo, spetta una maggiorazione del 20%.