Superbonus, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento di conversione in legge del decreto 39 del 2024 che contiene, tra le tante misure sui bonus edilizi, lo stop definitivo a sconti e cessione dei crediti. La legge, la 67 del 2024, disciplina l’allungamento delle rate della detrazione fiscale, le restrizioni sulle rate residue dei bonus già utilizzati, lo stop alle compensazioni dei crediti per istituti bancari e altri soggetti a regime controllato.
Non ci sarà, invece, l’allungamento delle quote del superbonus nel caso di utilizzo con sconto in fattura e cessione del credito, nei pochissimi casi in cui si possa ancora usare una delle due opzioni. Le novità riguardano anche il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il sisma bonus.
Superbonus 2024 cosa cambia con la conversione del Dl 39
È legge la conversione (L. 67/2024) del decreto 39 del 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta nella giornata del 28 maggio. Tante le novità arrivate dal provvedimento sul superbonus e su alcuni bonus edilizi, tra i quali l’agevolazione per abbattere le barriere architettoniche e il sisma bonus. La prima novità è l’utilizzo del superbonus: per chi maturi un credito derivante dalle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (in via retroattive) e fino al 31 dicembre prossimo, si dovrà procedere con la detrazione fiscale in dieci anni (anziché in quattro per il superbonus o in cinque anni per bonus anti barriere e sisma bonus).
Detrazione fiscale in 10 anni sui bonus edilizi: come funziona?
La detrazione fiscale in dieci rate ripropone una modalità già in vigore nel 2023, con qualche variante. La prima è l’anno di riferimento delle spese: lo scorso anno, l’allungamento riguardava i costi sostenuti nel 2022, quest’anno il 2024. Nella dichiarazione dei redditi del 2023 i contribuenti avevano due opzioni: la prima era la detrazione fiscale ordinaria, in quattro anni, partendo dal 2023 per arrivare al 2026. La seconda era la detrazione in dieci anni, partendo dalla dichiarazione dei redditi del 2024 per finire a quella del 2033. Per le spese del 2024 il percorso è obbligatorio e in dieci anni, partendo dalla dichiarazione del 2025 per arrivare a quella del 2034.
Un’altra stretta che contiene la nuova legge è il divieto di cedere le rate residue di crediti che il contribuente abbia già iniziato a utilizzare come detrazione fiscale. Anche le quote residue andranno fatte passare per la dichiarazione dei redditi e non per la cessione dei crediti.
Bonus edilizi, detrazione fiscale allungata e divieto di utilizzo di crediti e sconti
Sulla cessione dei crediti non è arrivato, invece, l’allungamento a dieci quote, come avvenuto nel 2023 grazie alle novità introdotte dal decreto “Aiuti quater”. Crediti e sconti vanno dunque utilizzati per le annualità ordinarie previste dal decreto legge 34 del 2020 (quattro o cinque anni, a seconda delle agevolazioni).
Arrivano divieti anche per i soggetti a regime controllato, ovvero per istituti bancari, assicurativi e di intermediazione finanziaria. Dal 1° gennaio 2025 scatterà lo stop alla compensazione dei crediti fiscali collegati al superbonus e agli altri bonus edilizi, nonché oggetto di acquisto, con i debiti contributivi e previdenziali.
La stretta costringerà le banche a rivedere – nel senso di una chiusura già annunciata – i propri piani di acquisto dei crediti d’imposta, come peraltro già riportato dall’Associazione bancaria italiana (Abi) in una nota di qualche giorno fa.
Stretta sulla cessione del credito per le banche, perso lo sconto dai condomini con Cilas dormienti
Sempre in ambito di soggetti a regime controllato arriva anche la norma che che fissa l’obbligo di spalmare le rate a sei anni per acquisti di bonus a un prezzo inferiore al 75% dell’importo nominale. L’obbligo non scatta per acquisti ad almeno il 75%.
Si fanno più pressanti i controlli sulla regolarità dei lavori edilizi collegati ai bonus. I Comuni potranno partecipare alle verifiche e avranno, in cambio, la compartecipazione sulle somme oggetto di recupero del 50%. Rimane in vigore, introdotta dal decreto 39 del 30 marzo 2024, la stretta alle Cilas dormienti: i condomini in regola con la presentazione della documentazione necessaria per l’avvio dei lavori (e la delibera condominiale) senza aprire effettivamente i cantieri entro la fine di marzo scorso (con emissione di fattura), hanno perso definitivamente la possibilità di utilizzare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito d’imposta. I lavori futuri potranno essere agevolati solo nella dichiarazione dei redditi.