730/2024: detrazione per tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle, protesi e altre. Quali rimborsi per gli ausili ortopedici? Riceviamo molte domande con un quesito ricorrente: “È possibile ottenere un rimborso per tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e protesi?“. Molti lettori hanno sostenuto diverse spese per questi dispositivi medicali; pertanto, è naturale chiedersi quali siano le detrazioni fiscali in tema ortopedico, soprattutto alla luce delle novità introdotte nella dichiarazione dei redditi per il 2024. Vediamo insieme cosa stabilisce la normativa sui rimborsi per i prodotti ortopedici.

730/2024: detrazione tutori, ginocchiere, cavigliere

 L’attuale normativa prevede la possibilità di ottenere una detrazione IRPEF nella misura del 19% sulle spese sostenute per tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle, protesi e altri prodotti ortopedici.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per l’acquisto, ma anche per il noleggio dei dispositivi medici, incluse le protesi, possono essere portate in detrazione, nei limiti previsti dalla normativa.

È importante notare che il prodotto acquistato e la persona che ha sostenuto la spesa risultino chiaramente nella documentazione fiscale (scontrino fiscale o fattura). La normativa non consente di ottenere un beneficio fiscale per gli scontrini e le fatture in cui è stata riportata la sola dicitura “dispositivo medico”.

Per quanto riguarda la categoria delle “protesi”, nella circolare n. 20 del 2011 sono elencate le voci più comuni. In ogni caso, rientrano nelle spese detraibili le seguenti categorie:

  • apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato)
  • apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili
  • occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (comprese le spese per l’acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo)
    Non sono detraibili le spese sanitarie sostenute nel 2022 per l’acquisto degli occhiali da vista o di lenti a contatto correttive che nello stesso anno sono state rimborsate in base al cosiddetto “bonus vista”. Per i contribuenti che hanno ottenuto un rimborso parziale, la spesa detraibile è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo del bonus ottenuto.
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, eccetera), comprese le batterie di alimentazione
  • arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura)
  • apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, eccetera, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera
  • gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, eccetera).

Dispositivi medici detraibili: ecco alcuni esempi e come riconoscerli

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco di dispositivi medici che possono essere detratti dalle spese sanitarie, tra cui:

  • apparecchi per aerosolterapia e misuratori di pressione del sangue;
  • siringhe e aghi;
  • ausili per l’incontinenza, compresi i pannoloni (anche se acquistati presso rivenditori commerciali):
  • pannoloni e altri prodotti assorbenti (anche se comprati al supermercato);
  • materassi antidecubito e molte altre ancora.

Nell’elenco dei dispositivi medici più comuni troviamo:

  • lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi;
  • apparecchi acustici;
  • prodotti ortopedici: tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle, ausili per la deambulazione in generale e così via;
  • lenti a contatto;
  • contenitori campioni (urine, feci ecc.);
  • strisce e strumenti per la determinazione del glucosio;
  • test di autodiagnosi prostata PSA;
  • e molti altri ancora.

Chi può detrarre i dispositivi medici?

Oltre ai contribuenti, anche i rivenditori di dispositivi medici possono aiutare a identificare i prodotti detraibili. Possono farlo integrando lo scontrino o la fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”. In alternativa, per i dispositivi non inclusi nell’elenco allegato alla circolare n. 20/2011, è necessario specificare il numero della direttiva comunitaria o del regolamento europeo di riferimento.

Si ricorda che i dispositivi medici sono detraibili anche se non acquistati in farmacia, a condizione che si soddisfino le disposizioni normative riportate nella circolare n. 20/2011.

Infine, è possibile portare in detrazione le spese sostenute per:

  • parrucca, se volta a sopperire a un danno estetico conseguente a una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana;
  • apparecchiature mediche, come ad esempio macchinari di nuova generazione (strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia), se rientrano nell’elenco dei dispositivi medici (CND).