È possibile usufruire della detrazione nel Modello 730/2024 per l’acquisto o la costruzione del box auto.
La detrazione del 50% rientra nel bonus ristrutturazioni e chi ne ha diritto deve rispettare alcune regole e requisiti. L’Agenzia delle entrate ha fornito tutti i dovuti chiarimenti in merito.

Nel testo, vediamo a chi spetta e quando spetta la detrazione, come funziona e come indicarla nella dichiarazione dei redditi.

Detrazione box auto nel Modello 730/2024: requisiti

Chi presenta la dichiarazione dei redditi, con il Modello 730 può fruire di diverse detrazioni fiscali. Le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto dei box auto sono ormai in vigore da molti anni. Nonostante ciò, l’Agenzia delle entrate ha spiegato come funziona la detrazione e quali sono le condizioni.

Quali sono gli interventi agevolabili?

  • Gli interventi di nuova costruzione effettuati per realizzare parcheggi;
  • L’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice.

Il bonifico deve essere eseguito dal proprietario o dal titolare del diritto reale dell’unità abitativa sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box. Come spiegheremo meglio in seguito, la detrazione spetta anche al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa. In questo caso, nella fattura deve essere attestato che le spese agevolabili sono sostenute e rimaste a suo carico.

La detrazione, attualmente, è pari al 50%, ma sarà colpita dalla riduzione delle aliquote disposta dal decreto sul nuovo Superbonus. L’agevolazione sarà pari al 50% solo fino al 31 dicembre 2024 e, poi, scenderà al 36% dal 2025 al 2027 e al 30% dal 2028 al 2033.

Quando spetta

La detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto del box auto, in alcuni casi, rientra nel bonus ristrutturazione.

Lo sconto spetta per un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro, ma solo ed esclusivamente per i costi di realizzazione e per l’acquisto di box auto pertinenziali.

Le spese devono essere provate dall’attestazione rilasciata dal costruttore e spetta solo e unicamente per le nuove costruzioni. Si tratta di un punto importante sottolineato dall’Agenzia delle entrate in risposta all’interpello n. 6 del 19 settembre 2018.

Quando spetta?

  • Per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
  • Per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche di proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Come ottenerla? Regole Modello 730/2024

La detrazione fiscale del 50% viene riconosciuta nei seguenti casi:

  • Interventi di realizzazione di parcheggi, se sussiste un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare;
  • L’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice.

Ottenuta la detrazione, il contribuente deve conservare i seguenti documenti:

  • Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
  • Bonifico per i pagamenti effettuati.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione fiscale del 50% non spetta per l’acquisto del box auto di pertinenza da un’impresa. Se il posto auto è stato acquistato e ha come destinazione d’uso quella di abitazione, allora non si ha diritto alla detrazione, se l’impresa modifica la destinazione d’uso con finalità di rivendita.

È fondamentale il rispetto del requisito della nuova costruzione affinché si possono fruire della detrazione del 50% in dichiarazione.

Quali documenti presentare

Per poter fruire dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi occorre possedere i seguenti documenti:

  • Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato;
  • Dichiarazione del costruttore con indicati i costi;
  • Bonifico dei pagamenti.

L’intestatario del bonifico deve essere il beneficiario della detrazione fiscale che, in linea generale, è il proprietario o il titolare del diritto reale dell’unità immobiliare. La detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa.