Il Garante della Privacy, attraverso la newsletter n. 523 del 21 maggio scorso, ha ribadito gli obblighi di legge relativi all’uso di strumenti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Un recente caso ha visto protagonista un Comune che ha installato telecamere vicino ai dispositivi per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, utilizzando le informazioni raccolte per scopi disciplinari. Questo ha portato a una segnalazione e successiva sanzione da parte del Garante Privacy.

Videosorveglianza sul posto di lavoro e sanzioni disciplinari: il caso del Comune

Il caso in questione ha riguardato un Comune che aveva installato telecamere in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze. Le immagini raccolte sono state utilizzate per contestare violazioni disciplinari a una dipendente, portando alla segnalazione al Garante Privacy. Il Comune si è difeso sostenendo che le telecamere erano state installate per garantire la sicurezza dei lavoratori a seguito di episodi di aggressione.

Obblighi del datore di lavoro e privacy dei dipendenti

L’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro deve rispettare le normative stabilite dallo Statuto dei lavoratori e le disposizioni sulla privacy. La violazione di queste norme rende inutilizzabili i filmati per fini disciplinari. È dunque essenziale conoscere le regole che limitano l’uso della videosorveglianza sul lavoro.

Videosorveglianza sul posto di lavoro: quando sono vietate le telecamere?

Secondo l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro non può utilizzare le telecamere per un controllo fine a sé stesso delle attività dei lavoratori. Non possono essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all’attività lavorativa, né bagni o spogliatoi. Le telecamere non devono essere puntate sui dipendenti, a meno che non si sospetti la commissione di illeciti.

Devono essere segnalate con cartelli informativi visibili e chiari. Solo il personale incaricato può visionare i filmati e il datore di lavoro deve nominare un responsabile del trattamento dei dati.

Casi in cui è consentita la videosorveglianza sul posto di lavoro

Le telecamere possono riprendere i dipendenti in modo occasionale in aree di passaggio o corridoi. Possono essere utilizzate per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale. In questi casi, non è necessario il consenso dei lavoratori, ma è obbligatorio l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Istruttoria del Garante Privacy

Nel caso del Comune citato in precedenza, il Garante ha rilevato diverse violazioni:

  • Mancata osservanza delle procedure di garanzia previste per i controlli a distanza.
  • Utilizzo delle immagini raccolte per emettere un provvedimento disciplinare senza fornire l’informativa sui dati personali ai lavoratori e ai visitatori.

Il Garante Privacy ha sottolineato che il Comune non aveva rispettato le procedure di garanzia e aveva utilizzato in modo improprio le immagini raccolte. Inoltre, non era stata fornita l’informativa sui dati personali, violando le normative sulla privacy. La difesa del Comune è stata considerata contraddittoria, giustificando la sanzione imposta.

Infatti, la mancanza di autorizzazione rende il trattamento dei dati personali illecito. Secondo il Garante, ciò ha configurato una violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), 6 e 88 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), nonché dell’articolo 114 del Codice della Privacy e dell’articolo 4, comma 1, della l. n. 300 del 1970. Le immagini raccolte illegalmente non possono essere utilizzate per scopi disciplinari e qualsiasi provvedimento basato su tali immagini è considerato nullo.

Regole per l’installazione di telecamere sul luogo di lavoro

  • Accordo sindacale o autorizzazione: necessario accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
  • Informativa ai lavoratori: obbligo di informare i lavoratori sui dati personali trattati.
  • Finalità di videosorveglianza: devono essere chiaramente definite e legittime, come la sicurezza o la tutela del patrimonio aziendale.

Chi può visionare i filmati?

Il datore di lavoro deve nominare un soggetto incaricato per il controllo dei filmati, che ne diventa responsabile. È vietata la videosorveglianza diretta da parte di superiori gerarchici, come il direttore di un supermercato nel caso di videosorveglianza antitaccheggio, per evitare violazioni della privacy dei dipendenti.

Conservazione dei dati

I dati raccolti tramite videosorveglianza devono essere conservati per un periodo limitato, generalmente non superiore a sette giorni, salvo specifiche necessità. L’azienda deve adottare misure adeguate per prevenire accessi non autorizzati e violazioni dei dati (data breach).

Videosorveglianza sul posto di lavoro illegittima: sanzioni

Nel caso del Comune, il Garante ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro per le violazioni accertate. La pubblica amministrazione, pur avendo rilevato comportamenti non corretti dei dipendenti, ha trattato illecitamente i dati personali raccolti senza informare adeguatamente i lavoratori.