Decreto Salva Casa: come regolarizzare le difformità edilizie? Quanto costerà sanare i piccoli abusi edilizi? Cosa significa silenzio assenso in materia di abusi edilizi? Sono molte le domande sorte all’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto Salva Casa. L’applicazione di norme sulle semplificazioni edilizie e urbanistiche è sicuramente una notizia positiva. La circolazione della bozza non lascia trapelare dubbi, mettendo a tacere le voci sull’istituzione di un possibile condono edilizio.
Il Piano Salva Casa, introdotto con il Decreto-Legge n. 34/2024, rappresenta un’ancora di salvezza per i proprietari di immobili che hanno commesso abusi edilizi di lieve entità. Vediamo insieme cosa prevede la nuova normativa in tema di sanatoria di abusi edilizi in forma semplificata e di lieve entità.
Decreto salva casa: difformità edilizie
L’obiettivo della norma è quello di permettere la regolarizzazione del patrimonio edilizio italiano e contrastare l’abusivismo.
In più occasioni Matteo Salvini ha espressamente sottolineato che il nuovo provvedimento non va confuso con un condono edilizio, e non si procederà a sanare la posizione dei titolari degli immobili costruiti senza permesso.
Il Piano Salva Casa sarà indirizzato a sanare gli abusi edilizi di lieve entità, che spesso sono motivo ostativo per la commerciabilità degli immobili.
Decreto Salva casa: cosa cambia
Secondo quanto riportato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Salva Casa, un provvedimento promosso dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
Il fine rimane quello di “liberare” le case dalla lenta e rigida burocrazia, da norme che ne ostacolano la commerciabilità e che, in alcuni casi, sono motivo ostativo all‘accesso a mutui, sovvenzioni e contributi.
La norma trova applicazione nei casi di abusi edilizi di minore gravità, ovvero nelle difformità, come:
- quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
- parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca della realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cosiddetta “doppia conformità”.
Quanto costerà sanare i piccoli abusi edilizi?
Per la regolarizzazione dei lievi abusi edilizi è previsto un tetto minimo che parte da 1.000 euro fino a un massimo di 30.984 euro, in base al valore dell’aumento dell’immobile.
Cosa significa silenzio assenso in materia difformità edilizie?
Viene semplificata l’attuale normativa, anche attraverso il regime del silenzio assenso. In quest’ultimo caso, se l’Amministrazione non risponde entro i termini previsti dalla normativa, l’istanza presentata dal cittadino si considera accettata a tutti gli effetti di legge. In particolare:
- 45 giorni: permesso in sanatoria;
- 30 giorni: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- 180 giorni: per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico.
Inoltre, sarà possibile installare tende e strutture di protezione dal sole. In regime di edilizia libera sono ammesse le schermature solari o per protezione da eventi atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparentemente disarmonici.
Infine, l’obiettivo principale del nuovo provvedimento è quello di decongestionare gli uffici tecnici comunali.
La norma prevede inoltre l’applicazione di sanzioni rapportate all’aumento di valore dell’immobile. Gli incassi delle sanzioni potranno essere utilizzati per:
- demolizione di opere abusive;
- iniziative di rigenerazione del patrimonio urbano;
- iniziative di recupero del patrimonio urbano.
Decreto casa: come funzionano gli interventi sulle minori difformità edilizie
Sono considerate “tolleranze costruttive” gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, entro il limite massimo del:
- 2% per superfici utili superiori a 500 mq;
- 3% per superfici utili comprese tra 300 e 500 mq;
- 4% per superfici utili comprese tra 100 e 300 mq;
- 5% per superfici utili inferiori a 100 mq.
Le tolleranze possono essere asseverate da un tecnico abilitato.
Quali sono gli interventi che comprendono le tolleranze esecutive?
La norma definisce come tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità e la diversa collocazione di impianti e opere interne.
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, sono incluse le seguenti tolleranze:
- minor dimensionamento dell’edificio;
- mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
- difforme ubicazione delle aperture interne;
- difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- errori progettuali corretti in cantiere;
- errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.