Crediti d’imposta, sono in arrivo le novità del decreto “Sanzioni” 2024 con le implicazioni dal punto di vista penale e amministrativo. I crediti d’imposta, rispetto al regime normativo attualmente in vigore, verranno suddivisi in “inesistenti” e “non spettanti”, due novità legislative che rettificano il concetto dei bonus e ne ridefiniscono gli ambiti di interessamento e di applicazione ai fini tributari e penali.
Il decreto “Sanzioni” è stato approvato dal governo nella giornata del 24 maggio scorso. Il confine tra la nuova applicazione del regime sanzionatorio avrà una doppia valenza, sia dal punto di vista tributario e penale, che in rapporto all’effettiva entrata in vigore delle novità.
Crediti d’imposta 2024 novità del decreto ‘Sanzioni’: quando sono inesistenti o non spettanti?
Arriva una nuova definizione dei crediti d’imposta sulle varie agevolazioni esistenti e future che riguarderanno sia i bonus edilizi che la tax credit sugli incentivi per le innovazioni aziendali. I crediti d’imposta saranno o inesistenti o non spettanti: il confine tra le due nuove definizioni e l’attuale normativa segnerà sia il campo di applicazione – o amministrativo o penale – che l’effettiva entrata in vigore delle nuove regole.
Dal punto di vista penale, la nuova applicazione delle definizioni dei crediti d’imposta entrerà in vigore fin da subito insieme al provvedimento emanato dal governo il 24 maggio 2024 e riguarderà anche le situazioni del passato, con efficacia retroattiva. Diversamente, dal punto di vista amministrativo e tributario, l’applicazione della nuova classificazione riguarderà le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, mentre fino al 31 agosto prossimo vigeranno le regole attualmente in vigore, senza la possibilità di efficacia retroattiva delle novità del decreto.
Quando bisogna far riferimento ai nuovi criteri dei crediti d’imposta?
Ciò significa che, in concreto, le violazioni di indebita compensazione dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, dal punto di vista penale potranno essere valutate con le nuove regole. E si potrà procedere in questa direzione anche per le violazioni relative al passato, con efficacia retroattiva.
Diversamente, dal punto di vista amministrativo o tributario, le violazioni per compensazioni eseguite fino alla fine di agosto prossimo saranno giudicate con le regole attualmente in vigore. Gli illeciti commessi dal 1° settembre 2024 saranno giudicati, invece, con le nuove regole del decreto “Sanzioni”. E, dunque, con la suddivisione dei crediti d’imposta in non spettanti e inesistenti.
Inesistenza del credito d’imposta, cosa significa?
Dal punto di vista concettuale, i crediti d’imposta sono inesistenti se ricorrono due situazioni. La prima è quella per la quale sulla tax credit mancano – solo in parte o totalmente – i requisiti, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, che sono indicati nella normativa di riferimento.
Ricorre l’inesistenza del credito d’imposta, nella nuova definizione data dal decreto “Sanzioni” adottato il 24 maggio 2024, nel caso in cui le situazioni rientranti nella prima definizione di inesistenza del credito si avvalgano di rappresentazioni fraudolente, messe in atto grazie a documentazione falsa, oggetto di artifici o di simulazioni, sia dal punto di vista ideologico che materiale.
Cosa cambia sul credito dei bonus edilizi con il nuovo decreto?
La seconda definizione effettuata dal decreto “Sanzioni” riguarda, invece, i crediti d’imposta “non spettanti”. Si tratta della tax credit non dovuta in quanto fruita violando le modalità di uso previste dalle legge in vigore, oppure – per la quota eccedente – per i crediti maturati in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle leggi in vigore.
Credito ‘non spettante’, cosa significa?
Crediti d’imposta non spettanti possono essere anche quelli che, pur derivando da requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento, si fondano su fatti che non rientrano nella disciplina che genera il credito stesso. Tale situazione prevede l’attribuzione di un credito d’imposta per difetto di ulteriori elementi o di specifiche qualità richieste per l’attribuzione della tax credit stessa.
Infine, rientrano nei crediti non spettanti anche quei crediti usati in difetto di adempimenti richiesti espressamente da adempimenti di tipo amministrativo, con relativa decadenza in mancanza degli stessi.