Si può cumulare la pensione e proseguire un’attività di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) nel 2024? Il caso può riguardare i lavoratori che arrivino alla pensione con un contratto di lavoro alle dipendenze, ma abbiano in essere anche una collaborazione coordinata e continuativa che vorrebbero mantenere anche dopo essere usciti dal lavoro.
In tal caso, molto dipende dalla formula di pensionamento adottata. Ad esempio, fa differenza tra l’uscita dal lavoro con la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata della riforma “Fornero” e una delle attuali quote (quota 100, quota 102 e quota 103). Un’ulteriore differenziazione può avvenire anche per chi provenga dal sistema contributivo puro (con pensione anticipata contributiva a 64 anni o di vecchiaia a 67 anni) e chi adotti un’altra formula di uscita quale l’opzione donna.
Continuare a lavorare dopo la pensione, quando è possibile?
Sui casi di cumulo della pensione con un’attività di lavoro, è importante rifarsi a quanto preveda la legge 388 del 2000 all’articolo 72, integrata dalla circolare dell’Istituto di previdenza numero 20 del 2001, e il decreto legislativo 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008 (all’articolo 119), con annessa circolare dell’Inps numero 108 del 2008. In particolare, una prima puntualizzazione viene enunciata dall’Istituto di previdenza nella circolare 20 del 2001.
Più nel dettaglio, per determinare la possibilità di cumulo dei redditi da lavoro e pensione, le retribuzioni che derivino dal lavoro svolto “senza il vincolo di subordinazione” devono essere considerate quali redditi da lavoro autonomo, a prescindere dalle modalità di dichiarazione ai fini del Fisco.
Ciò significa, dunque, che il contratto di collaborazione co.co.co. deve essere considerato in riferimento alle previsioni della circolare Inps quale rapporto di lavoro senza vincolo di subordinazione. Tale precisazione torna utile per escludere le formule di collaborazione alla stregua di lavori alle dipendenze e con il vincolo di subordinazione.
Cumulo pensione 2024, quando si può lavorare anche se si prende il trattamento Inps?
Si può continuare a lavorare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) anche se si va in pensione da un lavoro alle dipendenze? La possibilità di cumulare il trattamento pensionistico e il proseguimento di un’attività da lavoro con contratto di collaborazione, può essere esclusa dal caso in cui sussista l’obbligo, prima di andare in pensione, di cessare tutti i rapporti di lavoro subordinati, come peraltro specifica l’Inps nella circolare numero 89 del 2009.
Pertanto, l’obbligo non sussiste per i lavoratori parasubordinati, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno la possibilità di proseguire la propria attività lavorativa non solo anche nel periodo successivo a quello di andata in pensione, ma anche non dovendo interrompere la collaborazione all’atto del pensionamento stesso. In linea generale, l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa non si applica per le collaborazioni, come avviene per altre formule di lavoro.
Pensioni anticipate, si può avere un contratto di collaborazione co.co.co?
La possibilità di proseguire la collaborazione coordinata e continuativa sussiste per le formule di pensione dettate dalla riforma Fornero. Quindi a 67 anni di età, in uscita da un lavoro considerato principale per il semplice fatto che permetta di andare in pensione, si può continuare la collaborazione anche se si inizia a percepire la pensione di vecchiaia. Lo stesso discorso può farsi nel caso di uscita con la pensione anticipata dei soli contributi (42 anni e dieci mesi di versamenti per gli uomini, 41 anni e dieci mesi per le donne).
La medesima situazione si ripropone per le uscite dei lavoratori del sistema contributivo puro, ovvero per chi abbia iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. L’uscita a 64 anni o a 67 anni è compatibile con il proseguimento di un’attività di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò che il lavoratore dovrà verificare, al contrario, è la possibilità di mantenere l’incarico co.co.co., in presenza della nuova titolarità del trattamento di pensione.
Quota 100, 102 e 103, si può continuare a lavorare?
Lo stesso non può dirsi, invece, per le collaborazioni in caso di uscita con una delle quote, ovvero la quota 100, quota 102 o quota 103, in vigore in questi anni (o il cui diritto sia stato acquisito negli anni scorsi ma può essere fatto valere successivamente).
Chi va in pensione con queste formule deve sottostare a specifici divieti di cumulo del trattamento dell’Inps con un’attività lavorativa, anche quale collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, nel caso delle quote, il divieto può essere aggirato solo con un lavoro meramente occasionale e autonomo, non alle dipendenze, dal quale ne derivi un reddito all’anno pari al massimo a 5.000 euro lordi.