Contributi giornalisti: con la pubblicazione del messaggio n. 1976 del 23 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli obblighi contributivi che sono dovuti a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 relativi ai giornalisti professionisti, ai giornalisti pubblicisti e ai praticanti che operano con un contratto di lavoro dipendente di natura giornalistica.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 103, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1 della legge n. 1564 del 20 dicembre 1951, recante “Previdenza ed assistenza dei giornalisti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 13 del 16 gennaio 1952, nonché alla precedente circolare n. 82 del 14 luglio 2022, la quale è stata pubblicata sempre da parte dell’Istituto stesso e la quale definisce al paragrafo 4 quelle che sono le “Modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens”.

Contributi giornalisti: l’INPS invia delle comunicazioni ai datori di lavoro per correggere gli errori sui flussi Uniemens presentati da luglio 2022

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 103, della Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° luglio 2022 sono state trasferite le funzioni previdenziali che venivano svolte in precedenza da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), esclusivamente per quanto riguarda la gestione sostitutiva.

Pertanto, sempre a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 risultato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

  • i giornalisti professionisti;
  • i giornalisti pubblicisti;
  • i giornalisti praticanti.

Tali soggetti, nello specifico, devono essere necessariamente titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione della successiva circolare n. 82 del 14 luglio 2022 l’INPS chiarisce che a partire dal periodo di competenza “luglio 2022” i giornalisti sopra richiamati sono iscritti presso:

  • la Gestione contabile separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano rispettate le seguenti condizioni:
    • il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità;
    • il lavoratore interessato sia titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);
  • la Gestione ordinaria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui il lavoratore interessato si trovi in una delle seguenti circostanze:
    • sia assunto dopo il 30 giugno 2022;
    • sia già titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla data del 30 giugno 2022, cessi il proprio rapporto di lavoro in essere e ne instauri uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

A tal proposito, in particolare, per quei datori di lavoro che a partire dal 1° luglio 2022 hanno esposto in maniera errata i flussi Uniemens relativi ai giornalisti in questione l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà delle apposite comunicazioni via PEC (posta elettronica certificata) e attraverso l’utilizzo della c.d. “Comunicazione bidirezionale”, nelle quali saranno indicati i seguenti aspetti:

  • i codici fiscali dei lavoratori;
  • le relative competenze errate.