Il regime di realizzo controllato rappresenta un’opportunità significativa per i contribuenti che desiderano conferire partecipazioni in una holding senza emergere una base imponibile immediata. La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 116/2024 fornisce chiarimenti dettagliati sull’applicabilità di questo regime quando si tratta di conferire partecipazioni detenute sia in piena proprietà sia in nuda proprietà. Ecco come funziona la normativa applicabile e le condizioni necessarie per avvalersi del regime di realizzo controllato.

Realizzo controllato: quadro normativo e condizioni

L’articolo 177 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) disciplina il regime di realizzo controllato. Il comma 2 prevede che il conferimento di partecipazioni che consente alla società conferitaria di acquisire il controllo di un’altra società può avvenire senza che emerga materia imponibile. Il comma 2-bis estende questa possibilità anche ai conferimenti che, pur non conferendo il controllo, riguardano partecipazioni qualificate.

Relizzo controllato e detenzione delle partecipazioni: il caso specifico

L’istante detiene il 55% delle azioni di una società in piena proprietà e il 35% in nuda proprietà, quest’ultima con diritto di usufrutto detenuto dal padre. Secondo i coefficienti del D.M. 20 dicembre 2022, la quota di nuda proprietà corrisponde al 22,75% fino al 10 febbraio 2024 e al 24,50% dal 11 febbraio 2024. L’intenzione dell’istante è di conferire tutte queste partecipazioni in una nuova holding unipersonale.

Applicazione del realizzo controllato

L’istante ritiene che il conferimento possa avvenire in regime di realizzo controllato, combinando le disposizioni dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del TUIR. Secondo le risposte a interpello n. 290/2019 e n. 238/2021, il conferimento di quote in nuda proprietà è generalmente escluso dal comma 2, ma può rientrare nell’ambito del comma 2-bis.

Procedura di conferimento

L’istante propone di eseguire il conferimento in due fasi:

  • Conferire il 4% delle azioni in piena proprietà insieme al 35% delle azioni in nuda proprietà, applicando il comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR. Questo conferimento riguarda una partecipazione superiore al 25% e può avvenire in regime di realizzo controllato.
  • Successivamente, conferire il restante 51% delle azioni in piena proprietà, applicando il comma 2 dell’articolo 177 del TUIR, consentendo alla conferitaria di acquisire il controllo della società.

Secondo l’interpretazione dell’istante, il regime di realizzo controllato può dunque essere applicato al conferimento dell’intero pacchetto azionario nella holding unipersonale, a condizione che siano rispettate le disposizioni dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del TUIR. Questa procedura permetterebbe di razionalizzare le risorse finanziarie personali e facilitare il passaggio generazionale senza incorrere in immediate conseguenze fiscali.

Regime di realizzo controllato: considerazioni pratiche e quadro normativo

Per avvalersi del regime di realizzo controllato, è fondamentale:

  • Valutare accuratamente il valore delle partecipazioni in nuda proprietà utilizzando i coefficienti stabiliti.
  • Assicurarsi che il conferimento raggiunga le soglie di qualificazione previste dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del TUIR.
  • Documentare adeguatamente il conferimento e le relative operazioni, garantendo la conformità alle disposizioni normative.

L’articolo 9, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che per le imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche ai conferimenti in società. Questo implica che il conferimento di partecipazioni da parte di un socio persona fisica non in regime d’impresa realizza una plusvalenza (o minusvalenza) basata sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

L’articolo 177, comma 2, del TUIR, estende il regime di realizzo controllato ai soggetti privati non imprenditori, stabilendo che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, tramite i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società, sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Questo regime è subordinato a due condizioni:

  • I soggetti conferenti devono ricevere, a fronte del conferimento, azioni o quote della società conferitaria.
  • La società conferitaria deve acquisire il controllo della società conferita ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile.

L’articolo 11-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), ha introdotto il comma 2-bis nell’articolo 177 del TUIR. Questa disposizione prevede che il regime di realizzo controllato si applichi anche quando la società conferitaria non acquisisce il controllo della società conferita, purché siano soddisfatte due condizioni:

  • Le partecipazioni conferite devono rappresentare una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
  • Le partecipazioni devono essere conferite in società interamente partecipate dal conferente.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023, ha chiarito che il conferimento di quote in nuda proprietà insieme a quelle in piena proprietà può beneficiare del regime di realizzo controllato se complessivamente raggiunge le soglie di qualificazione previste dal comma 2-bis. Il valore della nuda proprietà deve essere determinato utilizzando i coefficienti del D.M. 20 dicembre 2022.

La risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023 chiarisce che il conferimento di quote in nuda proprietà insieme a quelle in piena proprietà può beneficiare del regime di realizzo controllato se complessivamente raggiunge le soglie di qualificazione previste dal comma 2-bis. Il valore della nuda proprietà deve essere determinato utilizzando i coefficienti del D.M. 20 dicembre 2022.

L’applicazione del regime di realizzo controllato permette di evitare l’emersione immediata di plusvalenze, dato che il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute dalla società conferitaria è pari all’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite. Questo consente una neutralità fiscale, evitando tassazioni immediate.

Per applicare correttamente il regime di realizzo controllato, è fondamentale che:

  • Le partecipazioni conferite rispettino le soglie di qualificazione del comma 2-bis.
  • La società conferitaria sia interamente partecipata dal conferente.
  • Le operazioni di conferimento siano documentate accuratamente e rispettino tutte le disposizioni normative.