Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) svolgono un ruolo molto importante nel tessuto sociale italiano, promuovendo attività educative e di integrazione per i giovani. La normativa fiscale applicabile a queste associazioni risulta piuttosto complessa, in particolare per quanto riguarda la tassazione delle quote di iscrizione e dei corrispettivi specifici versati dai membri. La Risposta n. 115/2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come queste entrate devono essere trattate ai fini fiscali.

Contesto normativo e struttura delle Associazioni di promozione sociale

L’Associazione di Promozione Sociale in esame è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e agisce come sezione territoriale di un’APS nazionale. La struttura interna dell’associazione distingue tra iscritti (principalmente minori coinvolti nel percorso educativo) e associati (maggiorenni che svolgono il ruolo di educatori volontari). Questa distinzione è stata formalizzata con una modifica statutaria avvenuta nel 2023.

Quote di iscrizione e tesseramento: come funziona nelle associazioni di promozione sociale

Gli iscritti versano annualmente una quota che copre sia l’iscrizione alla sezione territoriale sia il tesseramento all’APS nazionale. Il tesseramento consente ai membri di partecipare alle attività organizzate a livello locale e nazionale, di usufruire di una copertura assicurativa, di ricevere pubblicazioni associative e di ottenere altre agevolazioni.

Corrispettivi specifici per attività educative

Oltre alla quota annuale, gli iscritti versano corrispettivi specifici per partecipare alle attività educative organizzate durante l’anno. Queste attività includono escursioni, gite, eventi formativi e altre iniziative che comportano costi diretti come trasporto, vitto, alloggio e materiali di consumo. Solo gli iscritti e gli associati possono partecipare a queste attività.

Trattamento fiscale delle entrate

L’APS istante ritiene che le quote di iscrizione e i corrispettivi specifici versati dagli iscritti debbano essere considerati proventi non commerciali, in quanto rientrano tra le attività istituzionali dell’associazione. Questo punto di vista è supportato dall’articolo 148, comma 3, del TUIR, che esclude dalla tassazione le somme versate dai soci per la partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione, purché lo statuto contenga le clausole previste dal comma 8 dello stesso articolo.

Associazioni di promozione sociale: la tassazione delle quote secondo l’AdE

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 115/2024, ha analizzato il caso in base alla normativa vigente. L’articolo 148 del TUIR stabilisce che non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali delle APS, purché siano rispettate determinate condizioni statutarie. Le quote di iscrizione e i corrispettivi specifici rientrano in questa categoria se:

  • Le attività per le quali sono versati i corrispettivi sono riservate esclusivamente ai soci, associati o partecipanti dell’associazione.
  • Le entrate derivanti dalle attività sono utilizzate per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
  • Lo statuto dell’associazione contiene le clausole previste dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR.

Distinzione tra iscritti e associati

Una delle questioni chiave riguarda la distinzione tra iscritti e associati. Sebbene gli iscritti non abbiano diritti di partecipazione e voto in assemblea, sono considerati parte integrante dell’associazione e aderiscono alle sue finalità. Pertanto, i versamenti effettuati da questi soggetti possono essere considerati proventi non commerciali, a condizione che rispettino le clausole statutarie richieste.

Applicazione delle disposizioni fiscali

Per applicare correttamente le disposizioni fiscali, l’APS deve assicurarsi che:

  • Lo statuto includa tutte le clausole richieste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR.
  • Le attività per le quali sono raccolte le quote e i corrispettivi siano strettamente riservate ai membri dell’associazione.
  • Le entrate siano utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Normativa applicabile alle Associazioni di promozione sociale

Le APS iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sono soggette alle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (CTS) solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea. Fino a quel momento, continuano ad applicarsi le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) relative agli enti non commerciali.

L’articolo 148 del TUIR stabilisce che le attività svolte dalle APS nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, non sono considerate commerciali. Questo articolo distingue tra le quote associative e i corrispettivi specifici, stabilendo regole precise per la loro tassazione.

Pertanto, le quote di iscrizione versate dagli iscritti delle APS non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente, purché le attività siano svolte in conformità alle finalità istituzionali. Questo principio è sancito dall’articolo 148, comma 1, del TUIR. Le quote di iscrizione annuali comprendono sia la quota per l’APS territoriale che la quota di tesseramento all’APS nazionale. Entrambe le componenti sono esenti da tassazione, in quanto sono considerate contributi associativi non commerciali.

Corrispettivi specifici per attività educative

I corrispettivi specifici versati dagli iscritti per partecipare alle attività educative sono soggetti a una diversa considerazione fiscale. Secondo l’articolo 148, comma 3, del TUIR, tali corrispettivi non sono considerati commerciali se le attività sono svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente e sono riservate agli iscritti, associati o tesserati. Questo significa che le entrate derivanti da attività come escursioni, gite, eventi formativi e altre iniziative educative possono beneficiare della de-commercializzazione, a condizione che rispettino le clausole statutarie previste.

Clausole statutarie obbligatorie

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, lo statuto delle APS deve contenere specifiche clausole come previsto dall’articolo 148, comma 8, del TUIR. Queste clausole includono:

  • Disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione.
  • Previsione del diritto di voto per gli associati maggiorenni.
  • Elezione libera degli organi amministrativi e sovranità dell’assemblea dei soci.
  • Pubblicità delle convocazioni assembleari e delle deliberazioni.

Applicazione della norma agevolativa

La norma agevolativa può essere applicata anche ai corrispettivi specifici versati dagli iscritti che non hanno diritti di partecipazione e voto, a condizione che siano anche tesserati all’ente nazionale di riferimento. Questo inserimento in un contesto organizzativo nazionale garantisce che l’attività svolta dall’APS sia in linea con gli scopi istituzionali e che i proventi derivanti dalle attività educative siano trattati come non commerciali.

Conclusioni

L’Agenzia delle Entrate, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha confermato che le prestazioni rese dagli APS agli iscritti (non associati) possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148 del TUIR. Tuttavia, è fondamentale che l’APS rispetti tutte le condizioni statutarie e normative per mantenere il suo status di ente non commerciale.