Prepensionamento editoria: con la pubblicazione della circolare n. 68 del 23 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’autorizzazione di altre risorse finanziarie che sono state messe a disposizione ai fini dell’accesso al prepensionamento da parte dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di giornali periodici, nonché dei lavoratori poligrafici di imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, nonché dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 500, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2019.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 141, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Prepensionamento editoria: i chiarimenti dell’INPS sui requisiti di accesso per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 141, della Legge di Bilancio 2024, sono state stanziate altre risorse finanziarie fino all’anno 2027 e, dunque, anche per l’anno 2024, per ciò che concerne l’accesso al prepensionamento editoria di cui all’art. 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019.

A tal proposito, nello specifico, devono essere stati presentati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, i piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in caso di crisi delle imprese interessate.

Per quanto riguarda i requisiti ai fini dell’accesso al prepensionamento in oggetto, invece, l’INPS rimanda alle condizioni che sono state definite dall’art. 37, comma 1, lett. a), della legge n. 416 del 5 agosto 1981, e dal successivo art. 1, comma 500, della suddetta legge n. 160 del 2019, rinviando per questo al contenuto delle precedenti circolari pubblicate sempre da parte dell’Istituto stesso n. 93 del 6 agosto 2020, n. 126 del 6 novembre 2020 e n. 10 del 31 gennaio 2023 (paragrafo 4).

In particolare, possono accedere al prepensionamento di cui all’art. 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, i seguenti soggetti:

  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle imprese stampatrici di giornali quotidiani;
  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle imprese stampatrici di giornali periodici;
  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle imprese editrici di giornali quotidiani;
  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle imprese editrici di giornali periodici;
  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Tali soggetti, però, devono necessariamente aver presentato al MLPS, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.

I lavoratori sopra elencati, inoltre, devono essere ammessi con un apposito decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) finalizzato al prepensionamento.

Infine, l’INPS specifica che la CIGS deve essere fruita entro il 30 novembre 2024 e dopodiché i soggetti interessati dovranno necessariamente presentare la domanda di pensione.