Quante rate di detrazione sono previste per il superbonus, il bonus anti barriere architettoniche e le altre agevolazioni ordinarie nel 2024? Con la conversione in legge del decreto 39 del 30 marzo 2024, la detrazione si spalma su un periodo di tempo più lungo. Gli sconti fiscali sui lavori di efficientamento energetico e sulle ristrutturazioni con l’ex bonus 110% passano da quattro a dieci anni. Ma la diluizione riguarderà anche altri bonus edilizi, relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla riduzione del rischio sismico in tutte le versioni possibili di agevolazione fiscale.
Il nuovo provvedimento specifica che le detrazione allungata in dieci anni avrà effetto retroattivo. Ovvero, rientreranno nei dieci anni le spese sostenute per effettuare gli interventi dal 1° gennaio scorso fino al 31 dicembre 2024. Non sarà così per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti d’imposta, qualora ancora utilizzabili come opzioni alternative alla detrazione fiscale.
La compensazione di crediti e sconti avverrà per lo stesso numero di anni di ripartizione già previsto per il superbonus (quattro anni) e per il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche (cinque anni), mentre per gli altri bonus edilizi si segue lo stesso numero di quote annuali previste per la detrazione fiscale.
Quante rate annuali per il superbonus?
Quante rate sono previste per le detrazioni del superbonus e degli altri bonus edilizi ancora in vigore per effettuare gli interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico o di abbattimento delle barriere architettoniche? La conversione in legge del decreto 39 del 30 marzo 2024, che nella giornata del 22 maggio scorso ha ottenuto il via libera anche alla Camera ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede l’allungamento a dieci anni, rispetto ai quattro anni disciplinati dalla normativa ordinaria, per il superbonus.
Compensazione crediti d’imposta 2024, rimangono invariate le quote annuali
Ciò significa che le spese dell’ex 110%, sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, potranno essere suddivise in quote annuali per una durata allungata a dieci anni rispetto ai quattro ordinari. Non si potrà fare la stessa operazione per i relativi crediti d’imposta o sconti in fattura le cui annualità continuano a rimanere quattro. Nel 2023, sulle spese del 2022, il decreto 11 del 17 febbraio aveva stabilito la detrazione fiscale in dieci anni, mentre il decreto “Aiuti quater” consentiva la suddivisione in dieci annualità sulle stesse spese ai fini della cessione dei crediti e degli sconti in fattura.
Conti alla mano, dunque, il superbonus funzionerà in 10 anni di detrazione per le spese del 2024, in quattro anni per le spese del 2023, in dieci o quattro anni per le spese del 2022 (a seconda di cosa abbiano scelto i contribuenti nella dichiarazione dei redditi del 2023 o nella prossima del 2024), mentre per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la detrazione funzionava per cinque anni.
Come ripartire le quote dei bonus edilizi anti barriere e sismabonus?
Il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche è un’altra agevolazione che segue le prescrizioni del superbonus in fatto di detrazione fiscale. Per le spese agevolate al 75% del 2024, infatti, la detrazione Irpef o Ires è per dieci anni, mentre per gli anni 2022 e 2023 si prevedevano cinque quote.
Le spese per i lavori per la riduzione del rischio sismico, incluse le agevolazioni del sisma bonus acquisti, passano a dieci anni di detrazione fiscale Irpef o Ires per i costi sostenuti nel 2024. Per le spese dal 2017 al 2023, invece, la ripartizione rimane per cinque quote annuali. Le detrazioni fiscali vanno dal 50% all’85%.
Per la determinazione del periodo in cui si sostengono le spese, fa fede il principio per cassa. Ovvero, la spesa si considera al momento dell’effettivo pagamento per le persone fisiche, i professionisti (anche come associazioni), gli amministratori dei condomini, le società semplici. Differente è, invece, il regime di applicazione per le imprese che applicano il principio per competenza, secondo quanto prevede l’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi.