Cilas dormienti dei condomini per effettuare lavori in superbonus, il decreto 39 del 30 marzo 2024 ne aveva già depotenziato la loro validità ai fini dell’applicazione di sconti in fattura e cessioni dei crediti di imposta. La conferma arriva anche dalla conversione in legge del provvedimento: chi sia in possesso di Comunicazioni asseverate di inizio dei lavori (Cilas) per interventi da effettuare sui condomini potrebbe considerare come carta straccia il documento ai fini delle cessioni, a meno che non abbia già iniziato gli interventi. Ma, per buona parte parte dei casi, i condomini avevano acquisito il diritto di effettuare gli interventi, salvo poi rimandarne – per varie ragioni – l’avvio effettivo dei cantieri.
La precedente normativa consentiva di conservare il diritto a esercitare la cessione dei crediti d’imposta e l’applicazione dello sconto in fattura. Chi avesse presentato la Comunicazione asseverata di inizio dei lavori entro il 16 febbraio 2023 (giorno precedente all’entrata in vigore del decreto 11 del 2023), poteva star tranquillo di poter utilizzare, in qualsiasi momento, il diritto acquisito.
Cilas dormienti per lavori superbonus 2024: cosa sono?
Così non sarà, secondo le modifiche apportate dal decreto 39 del 30 marzo 2024 sul superbonus, provvedimento arrivato alle battute finali della conversione e atteso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quello sulle Cilas dorminenti è il principale intervento del decreto stesso, volto a depotenziare un quantitativo di lavori e di crediti che aveva portato a numeri da record il superbonus per tutto il 2023 e nei primi mesi di quest’anno.
Con le strette arrivate dal decreto “Superbonus”, le cifre diramate dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) sui lavori dell’ex bonus 110%, hanno fatto registrare un quantitativo di avvio dei lavori per “soli” 398 milioni di euro rispetto ai 4,3 miliardi di investimenti di gennaio 2024, ai 4,5 miliardi di febbraio e ai 5,7 miliardi di marzo.
Cessione crediti e sconto in fattura, quando si possono ancora fare nel 2024?
A essere penalizzati dalle novità normative del decreto “Superbonus” sono quei condomini che avevano presentato la Comunicazione asseverata di inizio dei lavori entro il 16 febbraio 2023, giorno precedente l’entrata in vigore del decreto 11/2023 che, di fatto, aveva già posto un importante freno alla circolazione dei crediti d’imposta e degli sconti.
Per le Cilas dormienti, ovvero presentante entro i termini di scadenza del Dl 11/2023, il nuovo decreto 39/2024 stabilisce la cancellazione del diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura per chi, alla data ultima del 29 marzo 2024, non abbia pagato alcuna fattura collegata a interventi effettivamente realizzati.
Bonus edilizi, quali strette sono in arrivo dal decreto 39 del 2024?
Per questi operatori, rimane la possibilità di utilizzare l’importo del bonus come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi in dieci annualità. È questa un’altra importante novità introdotta dalla legge di conversione del decreto “Superbonus” che consentirà ai committenti di poter ridurre la quota annuale di detrazione fiscale per rientrare delle spese in base ai redditi dichiarati.
Il provvedimento fissa un’ulteriore stretta per le opzioni di cessione dei crediti per i quali i committenti non siano riusciti a effettuarne la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 4 aprile. Non ci sarà una proroga mediante l’istituto della remissione in bonus, come avvenne un anno fa con la possibilità di pagare una sanzione di 250 euro per comunicare le cessioni entro il 30 novembre 2023.