Sono molti i fruitori della disoccupazione agricola in attesa del pagamento da parte dell’INPS. È importante notare che ottengono l’erogazione del beneficio coloro che hanno presentato la richiesta entro il 2 aprile, essendo il 31 marzo 2024 un giorno festivo. Vediamo insieme quando l’INPS paga la disoccupazione agricola.
Disoccupazione agricola 2024: quando arriva il pagamento INPS
L’INPS eroga un’indennità di disoccupazione agricola a operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti. La domanda per il 2023 è scaduta il 31 marzo 2024 (il 2 aprile a causa dei giorni festivi).
Attenzione: la domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore è divenuto disoccupato, pena la perdita del diritto alla prestazione.
Chi ha presentato la domanda entro il termine previsto riceverà il pagamento dell’indennità tra giugno e luglio 2024.
L’INPS, dopo aver verificato la domanda, provvede al pagamento dell’importo dovuto mediante bonifico diretto sul conto corrente del beneficiario. Le coordinate IBAN devono essere indicate nella domanda.
In caso contrario, è possibile ricevere il pagamento in contanti presso le Poste Italiane, se l’importo non supera il limite stabilito dalla normativa vigente.
Indennità di disoccupazione agricola: calcolo e importo massimo
L’indennità viene calcolata secondo le regole previste nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, tenendo conto delle giornate di effettivo lavoro e della tipologia di contratto sottoscritto.
Ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato spetta un’indennità pari al 40% della retribuzione media giornaliera, con una riduzione del 9% a titolo di contributo di solidarietà per un massimo di 150 giornate.
Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, invece, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione effettiva.
L’INPS ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, un importo massimo liquidabile per le seguenti prestazioni:
- trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS);
- trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);
- assegno di integrazione salariale del FIS.
Per l’anno in corso, con riferimento al periodo di competenza 2023, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola è stabilito dalla circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, che lo fissa a 1.321,53 euro mensili.
Le date di pagamento INPS
L’INPS eroga l’indennità di disoccupazione agricola tra giugno e luglio 2024. È importante sottolineare che il termine per la presentazione della domanda, inizialmente fissato al 31 marzo, è stato prorogato al 2 aprile a causa dei giorni festivi.
Di seguito vengono fornite alcune date presuntive di accredito del beneficio spettante. È opportuno precisare che, in generale, le date di pagamento variano in base alla data di presentazione della domanda di ammissione alla disoccupazione agricola.
Si consiglia, pertanto, di controllare il proprio fascicolo previdenziale per individuare l‘esatta data di pagamento dell’indennità accreditata sul proprio conto corrente bancario o postale. Nella stessa sezione è possibile verificare la data di invio del bonifico operato dall’INPS.
Con molta probabilità, la prima tranche di pagamento dell’INPS per l’indennità di disoccupazione partirà il 5 giugno 2024.
Per coloro che non ricevono il pagamento entro tale data, restano disponibili le date di luglio. Più precisamente, l’erogazione del trattamento potrebbe avvenire a partire dal 17 luglio 2024, con pagamenti in date successive per le domande presentate a ridosso della scadenza.
Riepilogando, precisiamo quanto segue:
per gli operai con contratto a tempo determinato valgono le seguenti disposizioni:
- l’indennità è pari al 40% della retribuzione di riferimento. L’importo dovuto viene ridotto del 9% dell’indennità giornaliera (contributo di solidarietà). La trattenuta viene riconosciuta su un totale complessivo pari a 150 giorni. Ciò significa viene riconosciuta un’indennità del 40% su 151 giornate o più.
Per gli operai con contratto a tempo indeterminato valgono le seguenti regole:
- l’indennità viene erogata per un ammontare pari al 30% della retribuzione effettiva. Non viene applicata la riduzione per il contributo di solidarietà.