La NASpI anticipata rappresenta un importante strumento di sostegno per chi decide di avviare un’attività autonoma dopo aver perso il lavoro dipendente. Tuttavia, ci sono circostanze in cui l’INPS può richiedere la restituzione dell’importo anticipato. Recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno chiarito le limitazioni di questo obbligo, rendendo necessaria una comprensione approfondita delle condizioni in cui la restituzione è richiesta. Questo articolo analizza in dettaglio queste circostanze e fornisce informazioni precise su come e quando è necessario restituire la NASpI anticipata.
NASpI anticipata: cos’è e come funziona
La NASpI anticipata permette ai beneficiari di ricevere in un’unica soluzione l’importo totale dell’indennità di disoccupazione, anziché in rate mensili. Questa opzione è particolarmente utile per chi intende avviare un’attività autonoma o un’impresa individuale, o per chi vuole investire in una cooperativa con un rapporto mutualistico di lavoro. Secondo l’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la domanda per la NASpI anticipata deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Quando scatta l’obbligo di restituzione della NASpI anticipata
L’obbligo di restituzione della NASpI anticipata si verifica se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità sarebbe durata se erogata in forma mensile. In altre parole, se un individuo che ha ricevuto la NASpI anticipata viene assunto come dipendente prima della fine del periodo coperto dall’indennità, deve restituire l’intero importo ricevuto in anticipo. Tuttavia, ci sono eccezioni a questa regola, come nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato derivi dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Sentenza della Corte Costituzionale: chiarimenti sulle limitazioni
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2024, ha stabilito che l’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, è incostituzionale nella parte in cui non limita l’obbligo di restituzione della NASpI anticipata alla durata del periodo di lavoro subordinato. La Corte ha chiarito che se il lavoratore non può proseguire l’attività di impresa per cause non imputabili a lui, la restituzione deve essere proporzionale al tempo in cui è stato impiegato nel lavoro subordinato, non integrale. Questa sentenza è molto importante perché protegge i lavoratori che, per cause di forza maggiore, non possono continuare la loro attività imprenditoriale.
Procedura per richiedere la NASpI anticipata
Per ottenere la NASpI anticipata, il beneficiario deve presentare una domanda specifica tramite il servizio online dell’INPS, il Contact Center, enti di patronato o intermediari dell’Istituto. È fondamentale rispettare la scadenza di 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o dall’adesione a una cooperativa. Nel caso in cui l’attività autonoma sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente poi cessato, la domanda di anticipazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla richiesta di indennità NASpI.
Esenzioni fiscali per soci di cooperative
Un aspetto interessante riguarda l’esenzione fiscale per i soci di cooperative. La legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che la liquidazione anticipata della NASpI non sia imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche se destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. La circolare INPS n. 178 del 26 novembre 2021 fornisce ulteriori istruzioni su questa esenzione fiscale, specificando gli adempimenti necessari sia per il richiedente sia per l’INPS come sostituto d’imposta.
Cosa succede se non si restituisce la NASpI anticipata?
Nel caso in cui un beneficiario della NASpI anticipata instauri un rapporto di lavoro subordinato senza rispettare le condizioni stabilite, l’INPS ha il diritto di richiedere la restituzione dell’intero importo anticipato.
Pertanto, i beneficiari devono essere consapevoli che la cessazione dell’attività finanziata con la NASpI deve essere dovuta a cause non imputabili al lavoratore per evitare l’obbligo di restituzione totale.