Sgravi contratti di solidarietà: con la pubblicazione della circolare n. 66 del 20 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili che devono essere osservate per quanto riguarda la fruizione delle riduzioni contributive che si riferiscono ai contratti di solidarietà da parte delle imprese che hanno sottoscritto questi ultimi e che sono state ammesse allo sgravio dei contributi in questione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, nonché dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda gli sgravi contributivi in favore delle imprese che hanno firmato dei contratti di solidarietà ed, in particolare quali sono le istruzioni operative e contabili per la fruizione della riduzione dei contributi in oggetto.

Sgravi contratti di solidarietà: le istruzioni INPS per il calcolo della riduzione dei contributi che spetta alle imprese

Ai fini del calcolo degli sgravi contributivi che spettano alle imprese che sottoscrivono contratti di solidarietà l’INPS specifica che la riduzione deve essere applicata sui contributi che sono stati versati per ogni dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro.

Nello specifico, per ogni mese i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione di importo pari al 35% dei contributi dovuti per ogni lavoratore a cui è stata posta una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% rispetto a quello previsto dal contratto.

Non consentono di beneficiare degli sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà e vanno quindi esclusi dal calcolo totale, invece, i seguenti contributi dovuti da parte delle imprese interessate:

  • il contributo di importo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
  • il contributo di solidarietà sui pagamenti che sono destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto legge n. 103 del 29 marzo 1991, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997;
  • il contributo eventualmente dovuto al Fondo di solidarietà del trasporto aereo in base a quanto viene disposto dall’art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
  • il contributo eventualmente dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base all’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi disposta dall’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge sopra richiamata.

Le istruzioni operative e contabili dell’INPS alle imprese per beneficiare della riduzione dei contributi

Le imprese ammesse agli sgravi contributivi in oggetto devono inserire i seguenti elementi all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> del flusso Uniemens:

  • nell’elemento <CausaleACredito> deve essere indicato il nuovo codice causale L991, recante “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
  • nell’elemento <SommeACredito> deve essere indicato l’importo.

Per quanto riguarda la rilevazione contabile degli sgravi contributivi in favore delle imprese che sottoscrivono dei contratti di solidarietà si adotterà il nuovo conto “GAW37352”.