Con la Risposta n. 111/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla liquidazione IVA di gruppo e il divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendenti, richiamando riferimenti normativi più o meno recenti. Il parere dell’AdE n. 111/2024 affronta nello specifico la questione del recupero del credito IVA pregresso da parte di una società che ha aderito alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. L’analisi si concentra sul divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendenti, in conformità all’articolo 73 del D.P.R. n. 633 del 1972 e all’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022.

Recupero credito IVA pregresso: la normativa alla base della procedura di liquidazione IVA di gruppo

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, regolata dall’articolo 73 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, permette alle società legate da rapporti di controllo di liquidare l’IVA in modo unitario. Questo sistema consente la compensazione dei debiti e crediti IVA tra le società partecipanti, con i versamenti effettuati dalla società controllante.

L’articolo 1, comma 63, della legge n. 244 del 2007 ha modificato l’ultimo comma dell’articolo 73 del decreto IVA, introducendo dal 2008 il divieto di far confluire nelle liquidazioni di gruppo il credito IVA maturato nel periodo d’imposta precedente. Questa eccedenza deve rimanere nella disponibilità della società che l’ha generata, che può utilizzarla per compensazioni orizzontali o chiedere il rimborso ai sensi dell’articolo 30 del decreto IVA.

Il caso specifico

La società, che viene denominata ALFA nell’istanza di interpello presentata all’Agenzia, nel 2005 aveva aderito alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo con un credito IVA riportato dall’anno 2004. Tale credito non era stato incluso nella procedura di gruppo, ma compensato con altri tributi. Questo ha generato un contenzioso conclusosi con la conferma dell’illegittimità delle compensazioni orizzontali operate dalla società.

In base alla legge n. 197 del 2022, ALFA ha aderito alla definizione della lite, riversando integralmente l’IVA contestata nel 2023 e presentando la relativa istanza di definizione agevolata. La società chiede chiarimenti sulla modalità di recupero del credito IVA in detrazione nella dichiarazione annuale del 2024, considerata la sua attuale partecipazione a una nuova procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

Recupero del credito IVA pregresso: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il credito IVA riversato nel 2023 non può essere attribuito alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo in essere. La normativa vigente vieta di far confluire crediti pregressi nelle liquidazioni di gruppo avviate dopo il 2008. Pertanto, l’eccedenza IVA derivante dal riversamento deve essere indicata nel rigo VL40 della dichiarazione IVA per il 2023 e riportata nel rigo VX2, campo 1.

Dichiarazione IVA 2024

Nella dichiarazione IVA 2024, il credito in questione non può essere trasferito al gruppo e deve essere gestito individualmente dalla società che lo ha maturato. Se la dichiarazione è già stata presentata con l’attribuzione del credito alla procedura di gruppo, dovrà essere tempestivamente sostituita o integrata per evitare l’indebito utilizzo del credito.

Precedenti interpretazioni

La risoluzione n. 21/E del 18 febbraio 2014 ha chiarito che il divieto di trasferimento del credito maturato antecedentemente all’ingresso nella procedura di liquidazione IVA di gruppo opera per tutte le liquidazioni di gruppo effettuate dal 2008 in poi. Questo principio stabilisce una netta separazione tra il credito IVA maturato prima e dopo l’ingresso nella procedura di gruppo.

Conclusioni

Il credito IVA pregresso riversato nel 2023 deve essere gestito dalla società che lo ha maturato, senza trasferirlo alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Questo assicura il rispetto della normativa vigente e evita sanzioni per l’indebito utilizzo del credito.