Trattamento integrativo speciale turismo: con la pubblicazione della risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha ridenominato il codice tributo “1702” ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta che viene maturato in seguito al pagamento del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei sostituti d’imposta.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 21 a 23, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023.
La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 5 della legge n. 287 del 25 agosto 1991, recante “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 3 settembre 1991, dal decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 61 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 14 aprile 2003, nonché dalla precedente risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.
Trattamento integrativo speciale turismo: l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta con modello F24
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, commi da 21 a 23, della Legge di Bilancio 2024, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro notturno e del lavoro straordinario nei giorni festivi ai seguenti soggetti:
- i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- i lavoratori del settore turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
La compensazione del credito d’imposta, nello specifico, può essere effettuata attraverso le modalità che sono stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e dalle indicazioni che abbiamo fornito in precedenza all’interno di un articolo di approfondimento in merito, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.
Pertanto, per ciò che concerne l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo al trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e del lavoro straordinario nel settore turismo all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha ridenominato il seguente codice tributo istituito all’interno della precedente risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023:
- il codice tributo “1702“, il quale si riferisce al credito d’imposta che viene maturato dai sostituti d’imposta in seguito al pagamento del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e del lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (art. 39 bis del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 e art. 1, comma 24, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023).
Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24
Il suddetto codice tributo relativo al credito d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e del lavoro straordinario nel settore turismo deve essere inserito all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a credito compensati” o, in caso di riversamento dell’agevolazione da parte del contribuente, nella colonna “Importi a debito versati“.
Dopodiché:
- il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere compilato con il mese in cui è stato effettuato il pagamento del trattamento integrativo speciale (formato “00MM”);
- il campo “anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno in cui è stato effettuato il pagamento del trattamento integrativo speciale (formato “AAAA”).