Nel 2024, il bonus tende da sole permette di ottenere un risparmio per l’acquisto e l’installazione di schermature solari per la propria casa. L’agevolazione è disponibile già da diversi anni e permette di ottenere una detrazione fino al 50% sulla spesa sostenuta per i sistemi schermanti che migliorano l’efficienza energetica dell’immobile, oltre a ridurre il costo delle bollette energetiche fino al 30%. In questo articolo sarà possibile consultare le domande più frequenti e relative risposte sul bonus tende da sole 2024:

  • a chi è rivolto il bonus;
  • qual è il tetto di spesa massimo;
  • quali sono i requisiti per ottenere il bonus;
  • come si richiede.

Bonus tende da sole 2024

 Il bonus tende da sole è stato introdotto per favorire l’efficienza energetica degli edifici tramite l‘installazione di schermature solari. Per questo motivo, i contribuenti che sostituiscono o acquistano nuove tende da sole o altri sistemi di schermatura solare (ad esempio veneziane e tende a rullo) possono ottenere una detrazione fiscale fino al 50% sulle spese sostenute, fino a un importo massimo di 60 mila euro per singola unità immobiliare.

A chi è rivolto il bonus tende da sole?

Possono richiedere la detrazione fiscale i contribuenti residenti e non residenti, a prescindere dal reddito.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione fiscale:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Il bonus tende da sole spetta a chi possiede o detiene, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento per cui si richiede il beneficio:

  • proprietario o il nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • inquilino o il comodatario dell’immobile;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
  • coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • convivente di fatto;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • promissario acquirente.

Qual è il tetto di spesa massimo?

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti di cui all’allegato M del d.lgs. n. 311 del 2006 con marcatura CE.

Rientrano nell’agevolazione fiscale gli interventi di:

  • fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare:
    • chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrate alla superficie finestrata;
    • smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
    • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • installate esclusivamente sulle esposizioni da est a ovest passando per il sud.

La detrazione spetta fino all‘importo massimo di 60.000 euro. Pertanto, viene garantita una detrazione pari al 50% delle spese sostenute.

Le spese ammissibili per le quali spetta l’agevolazione fiscale sono riportate nell’art. 5 del d.m. 6 agosto 2020 e includono:

  • la fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature;
  • le opere, anche murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera.

Quali sono i requisiti per ottenere il bonus?

L’agevolazione fiscale viene riconosciuta per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (articolo 14 del decreto legge 63/2013).

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di medesimo importo.

Per ottenere l’agevolazione è indispensabile che:

  • l’Agenzia delle Entrate riconosca il beneficio per gli interventi realizzati su:
    • unità immobiliari;
    • edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento di qualunque categoria catastale, anche se rurali;
    • ammessi al beneficio anche su parte di edifici strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali;
  • gli immobili siano in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Come si richiede il bonus

Per fruire dell’agevolazione è indispensabile effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o postale parlante, riportando nella causale del versamento i codici fiscali del beneficiario della detrazione e del fornitore.

In seguito alla chiusura dei lavori è obbligatorio trasmettere la scheda descrittiva delle opere realizzate all’ENEA entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori o di quella del collaudo degli interventi realizzati.

Il beneficio può essere richiesto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.