In chi modo influiscono le novità e le strette in arrivo dal decreto legge 39 del 2024, attualmente nell’iter di conversione in legge, su lavori già avviati e agevolati dal superbonus? Il caso potrebbe essere quello di un intervento edile, già partito nel 2023, nell’ambito del quale il committente si sia avvalso della gestione di un Generale contractor. I pagamenti dei lavori, pertanto, avvengono mediante diretta applicazione dello sconto in fattura, operazione che consente a chi effettui le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico di rientrare velocemente degli investimenti. 

Superbonus, quali sono le ultime novità Dl 39/2014?

Chi si trovi in questa situazione, nel 2024 dovrà valutare alcune novità. La prima è l’abbassamento della percentuale spettante di superbonus. Infatti, dal 1° gennaio 2024, l’aliquota applicata all’ex bonus 110% è scesa al 70%. La seconda novità riguarda il totale abbattimento delle possibilità di cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura per i nuovi lavori del 2024 o, comunque, per gli interventi che non abbiano avuto alcun avvio (anche di spese effettuate) alla data del 30 marzo 2024. La terza novità, che arriverà dalla conversione in legge del decreto 39 del 2024, riguarda l’obbligo di applicare la detrazione fiscale in dieci anni, anziché nei quattro o cinque anni, come previsto dalla normativa ordinaria. 

La domanda che si fanno, pertanto, gli operatori è quella relativa a quanto possano incidere i cambiamenti normativi del 2024 e cosa succeda ai lavori del superbonus già avviati l’anno scorso. Lo stop alla circolazione dei bonus – con cessione dei crediti e sconto in fattura – e l’allungamento della detrazione fiscale da quattro (o cinque) anni a dieci anni, può cambiare le modalità di utilizzo del superbonus stesso. E, dunque, il quadro delle agevolazioni fiscali. La conversione in legge del decreto 39/2024 non andrà a intaccare, invece, interventi simili a quelli riportati nell’esempio. 

Come funzionano i bonus edilizi oggi?

Infatti, la modifica introdotta dal decreto “Superbonus” andrà ad agire solo sulle modalità di fruizione diretta del bonus, che interessa chi abbia scelto di realizzare i lavori e di detrarre fiscalmente l’importo dell’agevolazione senza procedere con cessione dei crediti o sconto in fattura. 

Da questo punto di vista, le novità normative introdotte dal nuovo provvedimento non produrranno cambiamenti nei confronti di chi avesse già applicato lo sconto in fattura. Il General contractor continuerà ad acquisire il bonus alle medesime condizioni pattuite in precedenza, ottenendo un credito d’imposta al quale applicherà lo sconto in fattura.

Le rate del credito continueranno a essere 4, come già previsto dalla normativa ordinaria. Tale interpretazione è confermata dal comma 5 dell’articolo 4 bis del decreto 39/2024, il quale stabilisce che i crediti che trovano origine dall’esercizio delle due opzioni (ovvero dallo sconto in fattura o dalla cessione dei crediti d’imposta) continuano a essere ripartiti in 4 annualità dello stesso importo. 

Cosa ha deciso il governo per l’utilizzo dei bonus edilizi?

Se per chi utilizza la detrazione fiscale è arrivato l’allungamento a dieci annualità, i crediti e gli sconti in fattura non prevedono novità di maggiori quote. Diversamente da quanto prevedeva il decreto “Aiuti quater” per il 2023, le rate dei crediti d’imposta rimangono fissati a quattro nel 2024. 

Sempre in tema di crediti fiscali, il decreto 39/2024 fissa invece il divieto, dal 1° gennaio 2025, di procedere alla compensazione dei crediti d’imposta con i contributi previdenziali e assistenziali (Inps) o i premi assicurativi sul lavoro (Inail). Ciò spingerà i soggetti a regime controllato a limitare i propri acquisiti di bonus sul mercato già da subito, come prospettato dall’Associazione bancaria italiana (Abi), con conseguente restringimento della possibilità di vendita dei bonus edilizi da parte di chi si trovi, ancora, nelle condizioni di poter effettuare cessioni.