Rispondendo a una istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla registrazione ordinaria di cittadinanza italiana, con un focus particolare sugli obblighi fiscali relativi al versamento dell’imposta di registro.
Registrazione ordinaria cittadinanza italiana: il quesito
Gli Istanti hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana tramite un’ordinanza di un Tribunale. Il giudice ha ordinato al Ministero degli Interni e all’autorità consolare competente di effettuare le iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile. Per eseguire queste trascrizioni, il Comune richiedeva l’ordinanza corredata dal certificato di passaggio in giudicato, il quale, a sua volta, richiedeva i codici fiscali dei ricorrenti. Gli Istanti hanno richiesto e ottenuto i codici fiscali dall’Agenzia delle Entrate, che ha richiesto il pagamento dell’imposta di registro. Gli Istanti hanno dunque chiesto conferma sulla necessità di tale pagamento per l’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza, inoltrando la suddetta istanza di interpello.
Interpretazione prospettata
Secondo gli Istanti, l’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana dovrebbe essere esente dall’imposta di registro, in quanto non riguarda questioni patrimoniali ma lo status delle persone, analogamente a quanto previsto per le sentenze di divorzio.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate
Prontamente è arrivata la Risposta dell’Agenzia delle Entrate, che ha fatto appello ai numerosi riferimenti normativi in merito.
Ai sensi dell’articolo 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni sulle imposte di registro, TUR), sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono controversie civili, anche se impugnati o impugnabili al momento della registrazione. L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR specifica che gli atti giudiziari “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” sono soggetti a registrazione in termine fisso.
Soggetti obbligati alla registrazione
L’articolo 10 del TUR stabilisce che i cancellieri e i segretari sono obbligati a richiedere la registrazione delle sentenze, decreti e altri atti degli organi giurisdizionali. Inoltre, l’articolo 59 del TUR prevede la registrazione a debito, senza contemporaneo pagamento delle imposte, per le sentenze e i provvedimenti nei procedimenti contenziosi con amministrazioni dello Stato, salvo che non riguardino il trasferimento di beni e diritti.
Applicazione della registrazione a debito
Secondo la risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015, le sentenze relative a procedimenti con amministrazioni statali si registrano a debito, conformemente all’articolo 59 del TUR. L’articolo 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, specifica che nel processo con amministrazioni pubbliche, l’imposta di registro è prenotata a debito se a carico dell’amministrazione. Se la sentenza dispone la compensazione delle spese di giudizio, l’imposta è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il rimanente è pagato dall’altra parte.
Registrazione ordinaria di cittadinanza italiana: la procedura
Riepilogando, l’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, rientrando nelle disposizioni dell’articolo 59 del TUR, prevede la registrazione a debito se coinvolge un’amministrazione dello Stato. Invece, nel caso in cui la registrazione viene chiesta dall’amministrazione e le spese processuali sono compensate, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà, mentre la restante metà è a carico dell’altra parte.
Formulando un esempio pratico, nel caso degli Istanti, l’ordinanza ha statuito la compensazione delle spese processuali. Pertanto, secondo l’articolo 59 del TUR e l’articolo 159 del d.P.R. n. 115/2002, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà, mentre la restante metà è a carico degli Istanti. Questa conclusione è stata raggiunta basandosi sugli elementi forniti nell’istanza di interpello.
Normative di riferimento
Le normative prese a riferimento per questo procedimento includono:
- Articolo 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR);
- Articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR;
- Articolo 10 del TUR;
- Articolo 59 del TUR;
- Articolo 158 e 159 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.