Bonus mediazione: con la pubblicazione della risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di tre nuovi codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale.

Tali crediti, nello specifico, possono essere utilizzati in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei soggetti beneficiari degli stessi.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2010.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato previsto dal decreto del 1° agosto 2023, recante “Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”, il quale è stato adottato da parte del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 183 del 7 agosto 2023.

Bonus mediazione: l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dal sopra citato decreto del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2023, sono stati fissati:

  • le procedure e le modalità relative alla presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta in questione;
  • le modalità ai fini del riconoscimento dei suddetti crediti;
  • le modalità di invio online all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti beneficiari e dei relativi importi;
  • i controlli;
  • le cause di revoca.

La compensazione dei crediti d’imposta, in particolare, può essere effettuata attraverso le modalità che sono stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le istruzioni che abbiamo fornito all’interno di un precedente articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus mediazione all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “7067“, il quale si riferisce al credito d’imposta relativo all’indennità ODM e compenso avvocato (art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010);
  • il codice tributo “7068“, il quale si riferisce al credito d’imposta relativo al contributo unificato (art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010);
  • il codice tributo “7069“, il quale si riferisce al credito d’imposta relativo all’ODM (art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

I codici tributo sopra richiamati relativi ai crediti d’imposta concernenti gli incentivi fiscali mediazione civile e commerciali devono essere inseriti all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a credito compensati” o nella colonna “Importi a debito versati“ nel caso in cui il contribuente debba effettuare il riversamento dell’agevolazione.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.