Gratuito patrocinio: con la pubblicazione della risoluzione n. 24/E del 14 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta che spetta all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei soggetti beneficiari del medesimo.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 15 octies del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2010.
La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 11 octies del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 12 settembre 2014.
Gratuito patrocinio: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dai sopra citati art. 15 octies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e art. 11 octies del decreto legge n. 132 del 2014, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato un apposito decreto in data 1° agosto 2023 con il quale ha fissato:
- gli importi che spettano all’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
- le modalità di presentazione della domanda ai fini del riconoscimento del credito d’imposta spettante.
La compensazione del credito di imposta, nello specifico, può essere effettuata tramite le modalità che sono definite dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito in precedenza all’interno di un articolo di approfondimento in merito, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.
Pertanto, per ciò che concerne l’utilizzo in compensazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:
- il codice tributo “7070“, il quale si riferisce al credito d’imposta che spetta agli avvocati per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita nei caso che sono previsti all’interno dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 5 quater, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nonché all’interno dell’art. 3 del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014.
Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24
Il sopra citato codice tributo relativo al credito d’imposta relativo al gratuito patrocinio a spese dello Stato deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati” oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione stessa da parte del contribuente, all’interno della colonna “Importi a debito versati“.
Dopodiché:
- il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.