L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo la rilevanza fiscale della “remunerazione aggiuntiva” prevista per le farmacie ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell’IRAP. La Risposta n. 107/2024 dell’Agenzia delle Entrate risponde a un quesito posto da una società che opera nel settore delle farmacie, denominata ALFA nell’istanza, in merito al corretto trattamento fiscale di tali remunerazioni.

Remunerazione aggiuntiva farmacie: il contesto normativo

L’articolo 1, comma 532, della legge n. 197 del 2022 ha previsto una remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Questa misura si basa sulla sperimentazione iniziata con il decreto-legge n. 41 del 2021, che ha introdotto una remunerazione aggiuntiva per gli anni 2021 e 2022. Il quesito proposto all’Agenzia delle Entrate è se l’agevolazione riguardi anche la remunerazione aggiuntiva 2023, mentre, come vedremo, per quanto riguarda la remunerazione 2024 il modello non segue quello precedente.

Dettagli della remunerazione aggiuntiva per le farmacie

L’articolo 20 del decreto-legge n. 41 del 2021 ha previsto una remunerazione aggiuntiva per le farmacie per gli anni 2021 e 2022. In precedenti risposte a interpello (nn. 219 e 227 del 2022), è stato chiarito che tali remunerazioni sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA e non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in quanto rientrano nel perimetro applicativo dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020.

La legge n. 197 del 2022 ha esteso questa misura, prevedendo una remunerazione aggiuntiva per le farmacie a partire dal 1° marzo 2023, nel limite di 150 milioni di euro annui. Questa nuova remunerazione mira a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, basandosi sugli esiti della sperimentazione precedente.

Il quesito

ALFA s.r.l. ha quindi chiesto se le conclusioni della risposta n. 219 del 2022, che escludevano la remunerazione aggiuntiva 2021-2022 dalla base imponibile IRES e IRAP, siano applicabili anche alla remunerazione aggiuntiva 2023.

La società ritiene che le conclusioni della risposta n. 219 del 2022 debbano essere valide anche per la remunerazione aggiuntiva 2023. Essa sostiene che, essendo la nuova remunerazione in continuità con quella precedente, essa dovrebbe essere trattata fiscalmente allo stesso modo, ovvero non rilevante ai fini IRES e IRAP.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 stabilisce che i contributi e le indennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che la remunerazione aggiuntiva 2023, prevista dall’articolo 1, comma 532, della legge n. 197 del 2022, deve essere considerata in continuità con la misura sperimentale del decreto-legge n. 41 del 2021. Pertanto, anche la remunerazione aggiuntiva 2023 non rientra nel campo di applicazione dell’IVA e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.

Nuovo modello di remunerazione dal 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo modello di remunerazione per le farmacie per i medicinali erogati in convenzione con il SSN, stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, che è entrato in vigore dal 1° marzo di quest’anno. Questo nuovo modello non gode più dell’esclusione dall’IVA e dalle imposte sui redditi, a differenza delle misure temporanee precedenti, e sostituisce la remunerazione percentuale sul prezzo del farmaco con un sistema misto di quote fisse e variabili, valorizzando l’atto professionale della dispensazione. La remunerazione è costituita per il 75% da una parte fissa e per il 25% da una parte variabile. Il sistema include quote aggiuntive per farmacie a basso fatturato SSN e non influisce sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, come riferito da Federfarma.