L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti cruciali riguardanti i rimborsi “pro quota” di capitale per i fondi di investimento alternativi (FIA) e l’obbligo di reinvestimento previsto dalla Legge di Bilancio 2017. La risposta n. 105/2024 dell’Agenzia affronta il quesito posto da un ente di previdenza obbligatoria, noto come “Cassa“, che ha sottoscritto quote di un FIA mobiliare di diritto lussemburghese operante nel settore del private debt.

Rimborsi pro quota di capitale OICR: il caso preso in esame

Nel 2021, la Cassa ha investito una somma significativa in quote di un FIA lussemburghese, riservato a investitori “well informed” e organizzato come una società di investimento a capitale variabile (Corporate Partnership Limited by Shares). Questo fondo, operante nel settore del private debt, ha successivamente modificato il suo regolamento per investire prevalentemente in società residenti in Italia, conformemente all’articolo 73 del TUIR e alle previsioni della Legge di Bilancio 2017.

L’obbligo di reinvestimento e i rimborsi “pro quota”

La questione principale sollevata dalla Cassa riguarda l’obbligo di reinvestimento dei rimborsi “pro quota” di capitale, come previsto dall’articolo 1, comma 91, della Legge di Bilancio 2017. La Cassa intende mantenere le quote del FIA per un periodo minimo di cinque anni e le ha classificate come immobilizzazioni nel bilancio di esercizio, rispettando i requisiti temporali della normativa.

Secondo la normativa, per beneficiare dell’esenzione fiscale, gli investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni. Tuttavia, sorge il dubbio se i rimborsi “pro quota” di capitale, che non comportano l’annullamento delle quote detenute, debbano essere reinvestiti per mantenere l’esenzione fiscale.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2017

Riepilogando, l’articolo 1, commi da 88 a 96, della Legge di Bilancio 2017 prevede un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare. Questi redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, non sono assoggettati all’imposta sul reddito per le Casse di previdenza e non concorrono alla formazione della base imponibile per l’imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione.

Le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono destinare fino al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente agli investimenti qualificati e ai piani di risparmio a lungo termine (PIR). Gli investimenti qualificati devono essere effettuati in azioni o quote di imprese residenti in Italia, in Stati membri dell’Unione Europea (UE) o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Inoltre, possono essere investiti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in tali stati, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari sopra menzionati.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, gli strumenti finanziari che sono oggetto di investimento qualificato devono essere posseduti per almeno un quinquennio. In caso di cessione o rimborso degli strumenti prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite entro novanta giorni in altri strumenti finanziari qualificati, altrimenti i redditi realizzati saranno soggetti a tassazione ordinaria.

La posizione dell’Istante

La Cassa sostiene che i rimborsi “pro quota” non costituiscono “disinvestimenti” ai fini dell’obbligo di reinvestimento, poiché non comportano l’annullamento delle quote, ma riducono semplicemente il valore unitario delle stesse. Questa interpretazione si basa su un’analogia con il regime fiscale dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), dove i rimborsi “pro quota” non sono considerati disinvestimenti se non comportano l’annullamento delle quote o azioni detenute.

Rimborsi pro quota di capitale OICR: l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha confermato che i rimborsi “pro quota” di capitale non costituiscono disinvestimenti ai fini dell’obbligo di reinvestimento, a condizione che non vi sia annullamento delle quote detenute. Questo chiarimento è coerente con quanto previsto per i PIR, dove i rimborsi di capitale dei fondi chiusi, se non comportano ulteriori investimenti, riducono il valore unitario delle quote senza annullarle.

Per gli enti di previdenza come la Cassa, questo chiarimento è fondamentale. Significa che i rimborsi “pro quota” ricevuti da un FIA non obbligano l’ente a reinvestire le somme rimborsate, purché le quote non vengano annullate.

Analogie con i Piani Individuali di Risparmio (PIR)

La Cassa ha evidenziato l’analogia tra i requisiti fiscali dei PIR e quelli applicabili ai FIA per gli enti di previdenza. Nel caso dei PIR, la normativa prevede un obbligo di reinvestimento entro 90 giorni delle somme rimborsate prima del quinquennio, se tali somme derivano dal rimborso di strumenti finanziari oggetto di investimento nel PIR. Tuttavia, i rimborsi “pro quota” non comportano l’annullamento delle quote e quindi non richiedono reinvestimento. Questa interpretazione, sostenuta anche dall’Amministrazione finanziaria, è applicabile anche ai FIA chiusi non conformi ai PIR.