Con l’approvazione degli emendamenti in Senato del decreto 39 del 2024, cambia il quadro delle prime cessioni dei crediti d’imposta del superbonus e degli altri bonus edilizi che producono agevolazioni cedibili e i crediti stessi già presenti in piattaforma. Il nuovo provvedimento consentirà di vendere e comprare le quote dei crediti già in essere all’interno della piattaforma che gli operatori utilizzano per effettuare queste operazioni. Si tratta di crediti che trovano origine dalle operazioni di cessione o di applicazione dello sconto in fattura.
Attenzione, in ogni modo, alle strette operate dal decreto agli operatori a regime controllato: istituti bancari, assicurativi e intermediari finanziari non potranno più compensare i crediti con i versamenti previdenziali, assistenziali e i premi Inail. Ragione per la quale il plfaond di acquisizione dei crediti da parte di questi soggetti si riduce notevolmente, come già annunciato dall’Associazione bancaria italiana (Abi).
Superbonus prime cessioni crediti e bonus già in piattaforma: cosa cambia con il Dl 39 del 2024?
Cambiano le cessioni dei crediti d’imposta del superbonus e dei bonus edilizi che producono crediti cedibili, come l’agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’eco bonus e il sisma bonus. La conversione in legge del decreto 39 del 30 marzo 2024, passata in Senato nella giornata del 16 maggio, contiene una chiusura inderogabile riguardo alle prime cessioni. Ciò significa che i crediti per i quali sia stata effettuata la prima rata di detrazione fiscale non potranno essere oggetto di cessione per le quote successive.
Quanto contenuto dunque nell’emendamento presentato dal ministero dell’Economia e delle Finanze di Giancarlo Giorgetti impone una via obbligatoria circa l’utilizzo dei bonus edilizi interessati dalle novità normative. Chi ha iniziato a detrarre la prima quota del piano di rateizzazione dei crediti fiscali, dovrà continuare a utilizzare il bonus in questa maniera.
Non sarà consentito passare alla cessione dei crediti d’imposta per le rate successive. Tali rate possono derivare, peraltro, proprio da una prima operazione di cessione dei crediti d’imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Ma non sarà più fattibile la trasformazione in credito cedibile delle quote di detrazione che residuano dopo l’utilizzo diretto.
Quali rate del superbonus si possono cedere?
Diversamente da questa situazione, rimane in piedi la possibilità di circolazione della moneta fiscale e di cessione per quei crediti già inseriti nella piattaforma dedicata. La cessione può avvenire verso istituti soggetti a legislazione speciale, come banche e gruppi bancari, intermediari finanziari e società di assicurazione. Le banche, peraltro, possono organizzare la cessione del credito verso i propri correntisti che, non necessariamente, debbano essere gli stessi soggetti intervenuti nel circolo di compravendita dei bonus edilizi.
Bonus edilizi, le novità del decreto legge 39/2024
La novità introdotta dall’emendamento del governo al Dl 39 del 2024, che passerà ora all’esame della Camera dei deputati, non va a toccare le detrazioni fiscali già trasformate in crediti d’imposta e già oggetto di operazioni di acquisto e di vendita parziale. Per questi crediti, dunque, rimane l’opzione di cessione delle quote residue, nel rispetto di quanto prevede il comma 1 dell’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020.
Cessione bonus verso le banche: il comunicato Abi
La possibilità di cedere le quote dei crediti residui dovrà fare i conti con la chiusura dei rubinetti da parte delle banche circa l’acquisizione ulteriore di bonus edilizi. Con una nota pubblicata nella giornata del 15 maggio, infatti, l’Associazione bancaria italiana (Abi) spiega che l’emendamento presentato dal governo circa la diluizione in dieci rate delle detrazione fiscale del superbonus e, soprattutto, la chiusura alla compensazione dei crediti d’imposta con i versamenti contributivi, assistenziali e verso l’Inail dei crediti acquisiti – pur entrando in vigore dal 1° gennaio 2025 – chiude definitivamente la possibilità di disporre di un plafond di acquisto dei crediti. In mancanza di un correttivo all’emendamento, quindi, anche nei sette mesi che separano l’attuale normativa con la chiusura del 1° gennaio 2025, gli operatori avranno poche chance di poter vendere il proprio bonus.