La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è un’autocertificazione che va a sostituire l’atto di notorietà.

Capita che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione venga richiesta al cittadino proprio questa autocertificazione che, spesso, non si ha la più pallida idea di cosa sia.

Nel testo, andremo proprio a spiegare cos’è e a cosa serve, ma soprattutto ci soffermeremo sul quando serve.

Cos’è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva è un atto di semplificazione amministrativa che è stata prevista dal DPR 445/2000. Prevede che il soggetto possa produrre autonomamente una dichiarazione sostitutiva, ovvero un’autocertificazione, in modo tale da non rivolgersi a un’autorità che certifichi il fatto. Ovviamente, come vedremo ciò non è sempre possibile e, a volte, è necessario l’atto notorio.

Inoltre, la dichiarazione incontra alcuni limiti. Non può avere oggetto le informazioni detenute in pubblici registri.

Il documento viene reso nell’interesse proprio del dichiarante e può riguardare anche stati, qualità personali e fatti anche relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione viene utilizzata dai cittadini, sia italiani sia di altri Paesi dell’Unione Europea. Invece, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, può essere utilizzata solo se si ha la residenza in Italia o se si tratta di dichiarazioni di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici e privati italiani.

Quando serve

L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio è circoscritto. Quando serve? Si può usare per:

  • Certificare la posizione di casalinga, studente, pensionato, disoccupato;
  • Il reddito percepito in un determinato periodo;
  • Titolo di studio e specializzazione;
  • La mancata presenza di condanne penali;
  • La propria posizione rispetto agli obblighi militari;
  • La propria posizione di familiare a carico;
  • La qualifica di legale rappresentante di una ditta.

Nel documento, devono essere indicate le generalità complete del dichiarante, la dichiarazione, la data, la firma e i riferimenti normativi.

Differenza tra atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

L’atto di notorietà è un documento tramite il quale il dichiarante attesta il possesso di requisiti o qualità. Serve a garantire efficacia di prova legale ai fatti giuridici dichiarati.

La natura della prova legale deriva proprio dal fatto che la dichiarazione viene effettuata davanti un notaio o un funzionario pubblico e viene rilasciata sotto giuramento.

Invece, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è un’autocertificazione con la quale il privato dichiara il possesso di requisiti, che sono accertabili anche dall’atto di notorietà.

Infine, c’è anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Anche in questo caso siamo di fronte ad una autocertificazione, ma relativa ad informazioni che sono rinvenibili all’interno di registri pubblici.

Quando non si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva

Vi sono alcuni casi in cui non è possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I limiti al suo utilizzo sono stabiliti dal DPR n. 445/2000, al suo articolo 49.

Quando non vi si può ricorrere?

  • Nei certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità, brevetti e marchi;
  • Certificati medici richiesti dagli istituti scolastici per le attività sportive praticate da studenti.

Come si presenta la dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva si presenta utilizzando un modello fac-simile o quello direttamente predisposto dalle PA.

Ci sono alcuni elementi che devono essere necessariamente presenti come, per esempio, la sottoscrizione dell’interessato e la relativa marca da bollo.

L’autocertificazione si può presentare personalmente al funzionario pubblico addetto o delegando un soggetto terzo. Se si opta per la delega è necessario allegare una copia fotostatica del documento di identità.

Recentemente, è sempre più frequente la presentazione telematica, tramite PEC o piattaforme online. In questo caso, però, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale o si deve utilizzare la carta d’identità elettronica.