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ravvedimento speciale 2024

Ravvedimento speciale 2024: istruzioni e scadenze per sanare le violazioni fiscali

Il ravvedimento speciale rappresenta un’opportunità unica per i contribuenti di regolarizzare le violazioni fiscali relative alle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022 e per gli anni precedenti. Grazie alle recenti modifiche normative introdotte dal decreto Milleproroghe (Dl n. 215/2023) e dal decreto Agevolazioni fiscali (Dl n. 39/2024), è possibile sanare queste violazioni entro il 31 maggio 2024, beneficiando di sanzioni ridotte. Di seguito, un’analisi dettagliata delle istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E.

Ravvedimento speciale 2024: come regolarizzare le dichiarazioni fiscali per il 2022

Il decreto Milleproroghe ha esteso l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2022. Questa misura consente ai contribuenti di sanare le irregolarità mediante il pagamento di una sanzione ridotta pari a 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge, oltre al versamento dell’imposta e degli interessi dovuti.

Per aderire al ravvedimento speciale, è necessario che la dichiarazione del periodo d’imposta 2022 sia stata validamente presentata. L’adesione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità o omissioni entro lo stesso termine.

Modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o a rate, con la prima rata da versare entro il 31 maggio 2024. Le rate successive (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono soggette a un interesse del 2% annuo. È importante notare che per aderire al ravvedimento, oltre al pagamento, è necessario rimuovere le irregolarità o omissioni entro la stessa data.

Ravvedimento speciale 2024: casi di esclusione

Non possono beneficiare del ravvedimento speciale le violazioni già contestate al 31 maggio 2024, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973). Tuttavia, la consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) non preclude la possibilità di accedere al ravvedimento.

Riapertura dei termini per il 2021 e gli anni precedenti

Il decreto Agevolazioni fiscali ha riaperto i termini per il ravvedimento speciale per le violazioni relative alle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2021 e precedenti. Questa riapertura è valida sia per i contribuenti che non hanno perfezionato la regolarizzazione entro la scadenza originaria del 30 settembre 2023, sia per coloro che, pur avendola perfezionata, intendono sanare ulteriori violazioni.

Beneficiari

La riapertura dei termini si applica anche ai contribuenti che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono successivamente decaduti dal beneficio della rateazione. Possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate, entro il 31 maggio 2024. Anche in questo caso, il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in rate con interessi del 2% annuo.

Calcolo degli importi dovuti

Per calcolare gli importi dovuti, sia in caso di pagamento in un’unica soluzione sia in caso di rateazione, è necessario considerare:

  • L’importo del tributo;
  • L’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
  • L’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (1/18 del minimo edittale).

In caso di pagamento rateale, è necessario versare entro il 31 maggio 2024 un importo pari a cinque delle otto rate previste, con le restanti tre rate da pagare entro il 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.

In caso di versamento rateale, alla data del primo versamento sono dovuti:

  • Un importo pari a 5/8 del tributo;
  • Un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento;
  • Un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta;

Alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive sono dovuti:

  • Un importo pari a 1/8 del tributo;
  • Un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento;
  • Un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale.

Ribadiamo che l’ammontare degli interessi da rateazione, calcolati nella misura del 2% annuo

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