Una dei dubbi più diffusi riguarda il numero delle volte in cui si può rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato. E, inoltre, qual è la differenza tra la proroga e il rinnovo.

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro di tipo subordinato, dove è prevista una durata predeterminata, con l’apposizione di un termine ben preciso.

Viene disciplinato dal Decreto legislativo n. 81/2015 e, con il tempo, sono state apportate diverse modifiche: infatti, con il Decreto legge n. 87/2018, la durata massima del contratto è stata fissata a 12 mesi, con la possibilità di estensione, in determinate condizioni, a 24 mesi.

Proprio questi termini, considerata la natura precaria del contratto, permettono al datore di lavoro di farvi ricorso.

Durata dei contratti a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine.

I rapporti di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato, tra lo stesso lavoratore e datore di lavoro, non possono eccedere la durata di 24 mesi – con la sola eccezione dei lavori stagionali.

Qualora le parti non rispettino il limite dei 24 mesi, allora il lavoratore può chiedere in giudizio che il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, proprio dalla data del superamento del limite.

Qual è la differenza tra la proroga e il rinnovo? La differenza riguarda principalmente il modo in cui viene esteso il contratto e le relative implicazioni legali associate.

Quante volte si può rinnovare il contratto a tempo determinato

Nel rinnovo, il rapporto di lavoro si interrompe, in una data successiva, le parti stipulano un secondo contratto, sempre a tempo determinato. Quindi, perché si possa parlare di rinnovo, tra i due contratti dev’esserci uno stacco temporale (può trattarsi anche di uno stacco di un solo giorno).

Il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato è soggetto esclusivamente al limite dei 24 mesi complessivi di durata.

Quindi, il datore di lavoro e il dipendente possono rinnovare il contratto anche più volte, alla sola condizione che la totalità dei rapporti a termine intercorsi tra le stesse parti non ecceda i 24 mesi di durata complessiva.

Quante volte si può prorogare il contratto a tempo determinato

La proroga rappresenta un’estensione temporale dei contratti, senza soluzione di continuità. Ciò vuol dire che il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni e con uno slittamento in avanti della data di fine del rapporto.

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato massimo quattro volte, ma sempre nel rispetto dei 24 mesi complessivi e senza soluzione di continuità.

Se il limite viene oltrepassato, allora il contratto può trasformarsi a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Ciò, naturalmente, previo ricorso in giudizio del lavoratore o a seguito di ispezione degli Enti preposti ai controlli.

Contratti stipulati prima del 5 maggio 2023

Un aspetto molto importante da considerare, prima di ricorrere in giudizio per la trasformazione a tempo indeterminato del contratto, è quello relativo ai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.

Nel conteggio dei 12 mesi, superati i quali scatta l’obbligo delle causali, non si devono computare quelli stipulati fino al 4 maggio 2023.

Sempre rispettando il limite massimo di 24 mesi complessivi, ai soli fini dell’obbligatorietà delle causali, non si devono computare:

  • I contratti stipulati (vale a dire la data di firma del contratto) prima del 5 maggio 2023;
  • I rinnovi stipulati (vale la data di firma del contratto) prima del 5 maggio 2023;
  • Le proroghe stipulate (vale la data di firma della scrittura di proroga) prima del 5 maggio 2023.