È atteso per domani, 16 maggio 2024, il voto al Senato sulle novità del superbonus e su come cambia l’agevolazione per i lavori del 2024 in fatto di sconti, crediti e detrazione fiscale. Il provvedimento passerà poi all’esame della Camera. Il provvedimento è il decreto 39 del 30 marzo 2024, per la cui conversione in legge c’è tempo fino al 29 maggio prossimo.

Il decreto aveva chiuso tutte le strade alla cessione dei crediti d’imposta e all’applicazione dello sconto in fattura per le (poche) ipotesi per le quali le opzioni erano ancora utilizzabili. Il decreto legge 11 del 17 febbraio 2023 aveva già provveduto a restringere il quadro delle possibilità di utilizzo della cessione dei crediti e degli sconti.

Chiuso il capitolo delle opzioni di utilizzo alternativo dei bonus, la questione principale in sede di conversione in legge è quella della detrazione fiscale, operazione da diluire in dieci annualità anziché per le quattro o cinque previste dalla normativa ordinaria.

Superbonus come cambia detrazione fiscale in 10 anni

Ci sarà domani il voto in Senato degli emendamenti alla conversione in legge del decreto 39 del 2024. Il provvedimento non offre possibilità di scelta a chi abbia fatto o stia per fare lavori di efficientamento energetico o di ristrutturazione con il superbonus, il super sisma bonus e il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Via obbligata è quella della detrazione fiscale, senza poter cedere il credito o scontare la fattura.

Ma la novità è l’obbligo di diluire la detrazione fiscale in dieci anni, nelle dichiarazioni dei redditi dal 2025 (anno di imposta 2024) al 2034. Oggetto di detrazione fiscali sono solo le spese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. In tal senso si procederà a ritroso (in via retroattiva) in direzione dei primi mesi di quest’anno. Quello della retroattività è stato uno dei punti più controversi e dibattuti in Commissione Finanze del Senato, anche all’interno della stessa maggioranza di governo.

Superbonus come cambia detrazione: blocco di crediti e sconti

La detrazione fiscale del superbonus allungata a dieci anni non è una novità assoluta nel panorama dei bonus edilizi. Anche lo stesso decreto 11 del 2023 la prevedeva, più di un anno fa, per le spese dell’anno 2022. Ma si trattava di un’opzione a scelta dei contribuenti. Chi aveva un credito poteva procedere con la detrazione fiscale in quattro anni (iniziando dalla dichiarazione dei redditi del 2023 fino a quella del 2026) o in dieci anni (iniziando dalla dichiarazione dei redditi del 2024 per terminare a quella del 2033).

La detrazione fiscale decennale della conversione in legge del decreto 39 del 2024 è, invece, una scelta obbligata per chi abbia crediti derivanti dalle spese in superbonus, bonus per la riduzione del rischio sismico, bonus per abbattere le barriere architettoniche, bonus ristrutturazione ed ecobonus (che già contiene la detrazione decennale).

Bonus edilizi, altre novità in arrivo per i lavori del 2024

Tra le altre novità che saranno introdotte dalla conversione in legge del decreto 39/2024, si ritrova anche la stretta agli istituti bancari che non potranno più procedere a compensare con l’F24 i crediti derivanti dal superbonus con i contributi da versare all’Inps o all’Inail. Tale divieto si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025 e riguarderà tutti i soggetti finanziari a regime controllato. Dunque, anche gli istituti assicurativi e gli intermediari finanziari.

Norma anti usura, che cos’è?

Ulteriore novità che il provvedimento di conversione in legge del Dl 39 del 2024 è quello che contiene misure anti usura. I soggetti a regime controllato (istituti bancari, intermediari finanziari e compagnie assicurative) che abbiano acquisito crediti d’imposta per un corrispettivo che non arriva al 75 per cento del valore nominale dovranno necessariamente applicare la ripartizione in sei rate annuali.

Le quote risultanti da questa ripartizione non potranno essere oggetto di una suddivisione ulteriore. La norma si applica ai crediti d’imposta che si generano a decorrere dal mese di maggio del 2022. La regola non si applica se il prezzo di acquisizione sia stato di almeno il 75 per cento del valore nominale del credito. Qui le informazioni su chi rischia di perdere il bonus tra i condomini.