Pensione di reversibilità ai nipoti: con la pubblicazione della circolare n. 64 del 7 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le nuove regole e gli effetti della sentenza che è stata pronunciata di recente da parte della Corte Costituzionale per quanto riguarda la platea dei soggetti che sono destinatari della misura in oggetto.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dal Coordinamento Generale Legale e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto è stato disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022.

Pensione di reversibilità ai nipoti: ecco che cosa prevede la sentenza della Corte Costituzionale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022, la Corte Costituzionale stessa ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957, il quale è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 17 settembre 1957.

Tale decreto, nello specifico, recante “Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, prevedeva la non inclusione all’interno dei soggetti che sono beneficiari diretti ed immediati della pensione di irreversibilità i nipoti maggiorenni orfani che si trovano nella seguente situazione:

  • vengono riconosciuti come soggetti inabili al lavoro;
  • vivono a carico degli ascendenti assicurati.

Questa decisione di ampliare quella che è la platea dei soggetti beneficiari del trattamento economico in oggetto, in particolare, è stata presa da parte della Corte Costituzionale in considerazione del fatto che dalla precedente sentenza n. 180 del 1999 emerge l’assimilabilità della relazione che intercorre tra l’ascendente e il nipote minore di età rispetto a quella che intercorre tra l’ascendente e il nipote maggiorenne orfano e inabile al lavoro.

Pertanto, dichiarando l’illegittimità del suddetto art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957 la Corte Costituzione sancisce come illogico ed ingiustamente discriminatorio il trattamento che veniva riservato esclusivamente ai nipoti orfani maggiorenni, inabili al lavoro e che vivono a carico dell’ascendente, i quali, pur trovandosi in una condizione di bisogno e di fragilità spiccata, non potevano beneficiare della pensione di reversibilità.

Ai superstiti, inoltre, oltre all’erogazione della pensione di reversibilità che viene riconosciuta in caso di morte del pensionato, viene erogata anche la pensione indiretta, la quale viene riconosciuta in caso di morte dell’assicurato.

Pertanto, in considerazione di tutte le premesse sopra richiamate, la Corte Costituzionale si è pronunciata per l’inclusione dei nipoti maggiorenni orfani che vengono riconosciuti come inabili al lavoro e che vivono a carico degli ascendenti all’interno della platea dei soggetti destinatari diretti ed immediati della pensione ai superstiti.

Infine, per ciò che concerne la verifica in merito alla condizione della vivenza a carico degli ascendenti l’INPS rimanda a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del paragrafo 3 della circolare n. 185 del 18 novembre 2015, la quale prevede che ci debba essere la non autosufficienza economica e che debba essere dimostrato il mantenimento abituale da parte dell’ascendente nelle circostanze in cui non sussista la convivenza.

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla platea dei beneficiari

Ecco quali sono gli effetti che produce la sentenza n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che è stata pronunciata da parte della Corte Costituzionale:

  • la liquidazione delle pensioni ai nipoti maggiorenni orfani inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti;
  • la riliquidazione delle pensioni alle altre categorie di superstiti contitolari che si trovano in una situazione compatibile con quella dei nipoti aventi diritto;
  • la revoca delle pensioni già pagate alle categorie di superstiti che si trovano in una situazione incompatibile con quella dei nipoti aventi diritto.