Quando si deve aprire la Partita Iva, il timore maggiore riguarda il versamento dei contributi INPS: come aprirla e non pagare? Una domanda che, molto probabilmente, si saranno posti molti lavoratori autonomi e professionisti e, sorprendentemente, la risposta è in parte positiva.

È possibile aprire la Partita Iva e non pagare i contributi solo ed esclusivamente in determinate casistiche.

Nel testo, andremo a vedere quali sono queste casistiche e quali sono tutte le condizioni necessarie per ottenere l’esonero.

Come aprire la Partita Iva e non pagare i contributi INPS

Nel momento in cui si decide di aprire la Partita Iva, probabilmente, uno dei desideri principali è quello di evitare di pagare i contributi INPS.

Si tratta di una nota dolente, in quanto, in molti casi, si tratta di un onere gravoso sulle tasche dei contribuenti.

I lavoratori autonomi dotati di Partita Iva devono obbligatoriamente iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento. Tuttavia, ci possono essere alcuni specifici e, anche molto limitati, casi di esenzione dal pagamento dei contribuenti Inps.

Parliamo di situazioni molto particolari, di seguito elencate:

  • Lavoratore autonomo con attività d’impresa svolta contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente full time;
  • Professionista senza albo di riferimento iscritto alla gestione separata INPS, che non ha prodotto redditi nell’anno;
  • Professionista che può sfruttare accordi sulla previdenza ed assistenza sociale con Stati esteri.

Lavoratore dipendente

Parliamo del primo caso, ovvero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro full time che decidono di aprire la Partita Iva.

In questo caso, possono beneficiare di una particolare norma che li esonera dal pagamento dei contributi INPS, nel caso in cui decidano di aprire la Partita Iva per esercitare attività d’impresa, commerciale o artigianale.

L’esenzione è dovuta alla presunzione che lo svolgimento dell’attività principale di lavoro dipendente, con l’attività autonoma che rimane secondaria.

Per ottenere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali legati ai redditi ottenuti con l’attività autonoma, è necessario presentare la domanda all’Inps.

Si devono rispettare due condizioni:

  • L’attività svolta in modo autonomo deve rientrare tra quelle per cui è prevista la contribuzione INPS per gli artigiani ed i commercianti;
  • Il contratto di lavoro dipendente deve essere full time.

Chi sono gli esclusi? I professionisti che, obbligatoriamente, devono iscriversi alla propria cassa professionale di riferimento, oppure alla gestione separata INPS.

Attività professionali senza albo di riferimento

La seconda categoria degli esclusi dal versamento dei contributi previdenziali INPS sono i lavoratori che svolgono attività professionali senza un albo di riferimento.

Per esempio, può trattarsi delle attività dei consulenti informatici, degli amministratori di condominio, degli esperti di marketing, dei fotografi professionisti, dei personal trainer, dei copywriter e così via.

Chi lavorata in questi campi deve iscriversi e versare i contributi previdenziali alla Gestione separata INPS. Precisiamo che l’unico caso in cui il professionista con Partita Iva non deve versare i contributi Inps sono i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS che non hanno prodotto redditi nel corso del periodo d’imposta.

Accordi previdenziali con Stati esteri

L’ultima ipotesi di esonero riguarda il caso di possibili accordi previdenziali tra l’Italia e i Paesi esteri. Precisiamo subito che si tratta di un caso di esonero non propriamente agevole, in quanto deve esserci un accordo previdenziale tra i Paesi.

Si può fare l’esempio di un professionista che impatria dall’estero dove svolgeva la sua attività professionale versando i relativi contributi alla previdenza del Paese di residenza.

In base agli accordi previdenziali siglati dall’Italia è possibile ottenere l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali in Italia, per poter proseguire al versamento dei contributi previdenziali nella gestione estera, ove si ha maturato già annualità contributive in annualità precedenti.