Arrivano gli ultimi correttivi al decreto 39/2024 sul superbonus, atteso a inizio settimana al Senato per la conversione in legge: si farà la detrazione fiscale in dieci anni, ma non lo spalma crediti d’imposta, misura che riguarda le quote di cessione dei bonus.

Ma ci saranno anche limiti alle banche: oltre al mancato allungamento a dieci anni delle quote, sugli istituti peseranno i limiti sulle detrazioni per quei crediti che siano stati ceduti a prezzi troppo bassi. In più ci saranno chiusure alle compensazioni con i contributi previdenziali e Inail, mentre trova spazio la norma che prevede incentivi ai Comuni che partecipino ai controlli dei lavori eseguiti.

Superbonus ultimi correttivi decreto 39/2024: ripartizione in dieci anni della detrazione fiscale

Arrivano novità e nuove strette dall’emendamento presentato dal governo al decreto 39 del 30 marzo 2024 sul superbonus, atteso alla conversione in legge. Il provvedimento contiene misure che andranno a incidere sul deficit degli anni 2025 e 2026, riportando le percentuali al 3,6% e al 2,9% dei due anni come indicato tra i target obiettivo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) del 2023.

La madre di tutti i provvedimenti contenuti nel decreto è la ripartizione in dieci anni della detrazione fiscale delle spese del superbonus. Il decreto incrementa il numero di anni rispetto a quello odierno fissato in quattro o cinque a seconda del bonus utilizzato. Le spese di lunga detrazione sono quelle relative all’anno 2024 e riguardano anche quelle sostenute per gli interventi del bonus di abbattimento delle barriere architettoniche, del sismabonus e del sismabonus acquisti. Per questi ultimi tre la detrazione attuale è fissata in cinque anni.

Bonus edilizi in dichiarazione dei redditi 2024, cosa si può detrarre e per quanti anni?

La detrazione fiscale in dieci anni partirà dalla dichiarazione dei redditi del 2025 per terminare in quella del 2034. Nella dichiarazione dei redditi del 2024 si comincerà a detrarre le spese del 2022 che non siano state oggetto, nella dichiarazione dello scorso anno, della prima rata di detrazione a quattro anni.

Non saranno soggette a detrazione allungata i crediti d’imposta derivanti dalle cessioni dei crediti d’imposta o dallo sconto in fattura. Non passa la misura gemella dello spalma crediti: chi ha comprato i crediti dovrà continuare a utilizzarli in quattro quote (superbonus) o in cinque (sismabonus, bonus barriere e sismabonus acquisti), secondo la ripartizione dell’attuale normativa.

Superbonus ultimi correttivi 39/2024, stop allo spalma crediti del superbonus

Se lo stop allo spalma crediti del superbonus può essere considerato come una delle novità dell’ultima ora, conferme arrivano anche sullo stop alla compensazione dei crediti con i contributi previdenziali e Inail. L’emendamento, infatti, prevede che le banche, gli intermediari finanziari e gli istituti assicurativi (soggetti a regime controllato), non possano procedere con la compensazione dei bonus con i contributi di cui sopra, con recupero di quanto dovuto nel caso di compensazione indebitamente effettuata.

Norma anti usura: penalizzati i crediti ceduti a prezzi stracciati

Gli stessi soggetti a regime controllato sono destinatari di un ulteriore provvedimento anti usura. Per i crediti d’imposta acquisiti a meno del 75% del valore nominale, i soggetti dovranno applicare una ripartizione delle rate in 6 quote annuali. Tali quote non possono essere oggetto di nuova ripartizione o cessione.

Il provvedimento si applica per tutti i bonus generati a decorrere da maggio 2022. L’applicazione di questa norma dovrebbe avere un impatto limitato: l’attuale prezzo medio di acquisto dei crediti è intorno all’85%, ben al di sopra del tetto indicato dal provvedimento.

Incentivi ai Comuni che effettueranno i controlli sui bonus edilizi

Trova conferma anche la norma che conterrà incentivi ai Comuni per le attività di controllo e di verifica degli effettivi interventi realizzati con il superbonus. Per i Comuni che parteciperanno alle verifiche – non più solo documentali, ma di effettive ispezioni sui cantieri e sui lavori già realizzati – l’incentivo è fissato al 50% dell’importo recuperato.