La cartella esattoriale può essere annullata con la regola del silenzio assenso, come stabilito dalla legge. Tuttavia, tale regola non trova quasi mai applicazione. Il contribuente che ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale per un debito non dovuto o che, apparentemente, sembra una delle tante “cartelle pazze”, per scongiurare il rischio di subire un pignoramento o un fermo amministrativo, può presentare una semplice domanda all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Vediamo insieme come funziona la regola del silenzio-assenso per i debiti esattoriali.
La cartella esattoriale regola del silenzio assenso
I debiti esattoriali sono un fardello pesante per tutti i contribuenti, senza eccezioni. La buona notizia è che la cartella di pagamento notificata non è un atto definitivo. Pertanto, il contribuente ha la possibilità di intraprendere azioni per scongiurare l’avvio di un’azione cautelare o esecutiva ingiusta e priva di fondamento.
Che cos’è il silenzio assenso che salva dai debiti esattoriali?
Innanzitutto, quando si parla di silenzio assenso, ci si riferisce a un istituto giuridico disciplinato dall’articolo 1, comma 540, della Legge n. 228/2012, e successive modifiche, introdotte con il decreto legislativo 159 del 2015. Tale istituto prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la cartella di pagamento.
Se l’ente impositore non risponde entro duecentoventi (220) giorni dal deposito dell’istanza di autotutela, il debito viene annullato per legge.
Cosa fare per beneficiare del silenzio assenso e non pagare la cartella esattoriale?
Si tratta di uno strumento di difesa dei contribuenti nei confronti del concessionario della riscossione, ovvero l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 537 a 544).
Secondo le disposizioni normative, il contribuente, entro 90 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, può bloccare l’azione successiva dell’ente impositore presentando una semplice istanza di autotutela. In tale istanza, egli dovrà indicare i motivi per cui ritiene che la cartella di pagamento sia infondata o errata, come ad esempio tributo già pagato, importo sbagliato e così via.
L’Agenzia delle Entrate o l’ente creditore dispone di 220 giorni di tempo per rispondere all’istanza. L’assenza di una risposta di rigetto o approvazione comporta l’annullamento del debito esattoriale.
Al fine di comprendere meglio le indicazioni previste dalla legge del 2012, si rimanda all’articolo 1, comma 537, che recita:
“I concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore”.
Tuttavia, successivamente parte di questa norma fu modificata con il decreto legislativo del 22 ottobre 2015, nel quale viene abrogata la sospensione dell’esecuzione della cartella, lasciando inalterata la possibilità di annullare la cartella esattoriale.
A seguito del deposito dell’istanza di autotutela, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione deve comunicare entro 10 giorni all’ente competente (ad esempio INPS, Comuni e così via) che a sua volta dovrà rispondere entro 60 giorni.
Ovviamente, l’aspetto più interessante riguarda gli effetti della mancata risposta entro 220 giorni, come stabilito dal comma 540, che recita:
“In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto”.
Cosa fare se l’Agenzia delle Entrate o l’ente creditore risponde all’istanza?
Se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione risponde all’istanza di autotutela entro 220 giorni, la richiesta viene esaminata. Pertanto, è possibile che venga accolta e, di conseguenza, la cartella esattoriale sarà annullata.
Se, invece, l’ente impositore respinge l’istanza, è possibile impugnare il provvedimento di diniego di fronte al giudice competente.
In ogni caso, il concessionario dovrà fornire una risposta che confermi o meno l’istanza. La risposta deve essere notificata al contribuente e la Riscossione deve applicare lo sgravio del debito o la ripresa dell’attività di recupero del credito.
Nel merito, si riportano integralmente le disposizioni normative contenute nel comma 539, che recita:
“Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.
Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo”.
L’assenza di una risposta porta entro 220 giorni comporta l’annullamento del debito e il discarico dal ruolo automatico del debito iscritto a ruolo.