La cartella esattoriale è valida se il contribuente è assente o non reperibile in casa? Da quando scattano i termini per fare ricorso? Facciamo chiarezza.

La notifica di una cartella esattoriale o di un avviso bonario è valida anche quando il contribuente è assente in casa o quando si è trasferito temporaneamente. A fornire una valida spiegazione è l’ordinanza n. 4597 del 21 febbraio 2024 emessa dalla corte di Cassazione. Affinchè la notifica si intenda perfezionata è necessario che sussista la possibilità di conoscenza da parte del contribuente destinatario.

Cartella esattoriale: è valida se il contribuente è assente o non reperibile?

I giudici della Cassazione hanno messo in evidenza che, nel caso in cui il contribuente destinatario della cartella esattoriale voglia procedere con l’impugnazione in modo tardivo, deve dimostrare di non essere stato in grado di esercitare il potere processuale. Il ritardo deve essere legato ad una forza maggiore o ad un caso fortuito. Nel caso in cui fosse stato adottato un comportamento diligente si tratterebbe di un ostacolo imprevedibile.

A tale proposito richiamiamo l’ordinanza n. 4597 del 21 febbraio 2024 emessa dai giudici della Cassazione: un contribuente, volendo impugnare un atto di accertamento fiscale, deduceva la non legittimità di un provvedimento. Il contribuente invocava l’istanza di remissione ai sensi dell’articolo 153 del Codice di Procedura Civile. In primo grado il ricorso non è astato accolto in quanto è stato presentato in ritardo. La sentenza emessa è risultata sfavorevole al contribuente.

Dinanzi ai giudici della Cassazione, il contribuente istante ha ribadito le censure correlate alla notificazione di una cartella esattoriale. In altre parole, il contribuente puntava il dito contro il mancato perfezionamento della notifica della cartella esattoriale. Il contribuente dichiarava che fosse stato violato l’iter procedurale e non fosse stata affissa la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Il contribuente lamentava che il processo di notificazione potesse essere effettuato in via subordinata.

L’avviso al destinatario doveva essere affisso alla porta di ingresso o con l’immissione dello stesso nella cassetta della corrispondenza nella residenza del contribuente. Il contribuente richiamava l’articolo 60, comma quarto del DPR n. 600 del 1973, secondo il quale il termine per impugnare la cartella esattoriale deve essere computato ufficialmente dall’effettiva conoscenza del provvedimento.

Inoltre, secondo il contribuente il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto del fatto che la sua assenza era dovuta per problemi di salute. La sua assenza era legata ad una causa a lui non imputabile. Secondo il contribuente il Collegio della Regione aveva violato la remissione secondo l’articolo 153 del Codice di Procedura Civile.

Cartella esattoriale notificata al contribuente assente: cosa ha stabilito la Cassazione?

Il ricorso è stato rigettato dai giudici. Sono considerate procedure alternative tra di loro l’immissione della notifica nella cassetta postale e l’affissione dello stesso sulla porta dell’abitazione del contribuente. Non esiste un ordine preferenziale tra le due procedure. Secondo i giudici della Cassazione la conoscenza effettiva dell’atto va intesa mediante la notificazione dello stesso.

Gli ermellini hanno ricordato che i presupposti per i quali la remissione possa trovare applicazione è che il soggetto istante sia in grado di dimostrare di non aver esercitato il potere processuale in tempo utile per ragioni di salute e non imputabili a lui stesso. La Corte ha rigettato l’istanza di remissione in quanto il contribuente non è stato in grado di dimostrare l’effettiva e oggettiva impossibilità a rientrare presso la sua residenza effettiva.

In conclusione, secondo i giudici della Cassazione il perfezionamento della notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso bonario si fonda sulla presunzione che il contribuente sia a conoscenza dello stesso. La conoscenza effettiva si concretizza quando la notifica viene effettuata direttamente al destinatario stesso. La notificazione raggiunge il suo obiettivo nel momento in cui si riesce a portare a conoscenza l’atto al destinatario/contribuente. La decisione dei giudici della Cassazione ha riconfermato ancora una volta un quadro che si è consolidato nel corso degli anni.