Il bonus per gli allarmi e i sistemi di videosorveglianza, conosciuto anche come bonus Sicurezza, permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi relativi a: installazione di sistemi di allarme e videosorveglianza per mettere in sicurezza la propria abitazione.
La Legge di Bilancio 2024 ha confermato l’agevolazione, consentendo ai cittadini di accedere a un beneficio fiscale per rendere più sicure le case. Vediamo come funziona il bonus per gli allarmi e i sistemi di videosorveglianza.
Bonus allarmi e sistemi di videosorveglianza 2024
La legge permette di ricevere un credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme diretti alla prevenzione di attività criminali.
È importante notare che il beneficio fiscale riguarda gli immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni per l’applicazione del Bonus videosorveglianza 2024, specificando la presenza di una detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione.
La detrazione fiscale viene riconosciuta per l’acquisto e l’installazione degli impianti di videosorveglianza e allarmi di sicurezza.
Per i lavori effettuati su singole unità abitative è possibile ottenere le seguenti detrazioni:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) fino al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025.
È importante sottolineare che la detrazione del 50% viene ripartita in 10 quote di uguale importo da portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi nei 10 anni successivi all’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Ovviamente, il suddetto importo limite deve essere considerato per tutte le opere di ristrutturazione realizzate su un immobile, se rientranti nel beneficio fiscale.
Il bonus in questione può essere richiesto da persone fisiche:
- proprietarie o nude proprietarie;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Cosa copre il bonus allarmi e sistemi di videosorveglianza?
Sono ammesse al beneficio fiscale le spese per l’acquisto e l’installazione di:
- sistemi di allarme: antifurto, videosorveglianza, controllo accessi;
- porte blindate: con serratura a cilindro europeo;
- inferriate: fisse o estensibili;
- persiane blindate: in metallo o in materiale antieffrazione;
- cianfrini: installati su porte o finestre;
- telecamere di videosorveglianza: connesse o non connesse a un sistema di allarme.
Cosa è necessario per richiedere il bonus?
Per non perdere il beneficio fiscale, e quindi decadere dal diritto al bonus per gli allarmi e i sistemi di videosorveglianza, è indispensabile che il contribuente effettui tutti i pagamenti con mezzi tracciabili. Pertanto, è necessario conservare il bonifico parlante, postale o bancario, nonché fatture e ricevute.
Inoltre, è importante che il bonifico sia redatto correttamente in tutte le sue parti, specialmente per quanto riguarda la causale del versamento, in cui dovranno essere riportati il codice fiscale del beneficiario del beneficio fiscale e il codice fiscale o il numero di Partita Iva dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Nella dichiarazione dei redditi, le spese sostenute e la detrazione spettante riguardanti le opere di ristrutturazione edilizia andranno riportate nel quadro B del 730/2024 o nel quadro AI del Redditi.
In conclusione, il bonus Sicurezza 2024 rappresenta un’ottima opportunità per accrescere la sicurezza della propria abitazione, beneficiando di una detrazione fiscale del 50% su spese fino a 96.000 euro (2024) e 48.000 euro (2025).
È fondamentale sottolineare l’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili e di conservare la relativa documentazione per il periodo previsto dalla normativa vigente. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.